Risposta del Dott. Andrea Antognoni
QuesitiUna cittadina comunitaria residente in questo Comune ha ottenuto nel 2022 l'attestazione di soggiorno permanente. La signora è madre di due figli (uno maggiorenne e l'altro minorenne) residenti in altro Comune, ma solo il minorenne risulta a suo carico. Si chiede quale sia il Comune competente per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per il figlio minore e, qualora la competenza al rilascio fosse del comune di residenza del minore, se la richiesta debba essere fatta dalla madre o dalla sorella, in quanto il minore risulta parte del nucleo familiare di quest’ultima.
Quesito particolarmente interessante, in quanto per rispondere occorre fare riferimento a principi di carattere generale, in primis del diritto comunitario. Una premessa, tuttavia, è d’obbligo: nell’adottare ogni decisione nei confronti di un minore, l’ufficiale d’anagrafe in quanto autorità amministrativa deve direttamente applicare la convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che impone sempre di tenere in primaria considerazione il superiore interesse del minore. Ciò significa che in situazioni incerte, la posizione del minore va agevolata in tutti i modi. Ciò premesso, occorre ricordare che il diritto comunitario ai fini del diritto di soggiorno in qualità di familiare ha, da tempo, sancito che la convivenza non è un requisito necessario ai fini della sussistenza di tale diritto (né, evidentemente, del correlato diritto di soggiorno permanente), in quanto è sufficiente che maturino le condizioni previste dalla direttiva. Dal punto di vista operativo, il minore del cittadino Ue che ottiene il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente, in base alle disposizioni del Ministero dell’Interno emanate nel 2007, dovrebbe venire registrato nell’attestato del genitore, normalmente al momento del rilascio dell’attestato di quest’ultimo. Ciò, si ritiene, anche a prescindere dalla residenza del minore stesso (che naturalmente dovrà essere residente in Italia e dovrà essere verificato il rapporto di filiazione).
Questa – beninteso – è una prassi operativa che prevederebbe che, a oggi, la madre possa presentare una nuova istanza di rilascio di duplicato del proprio attestato inserendo anche il figlio minore (istanza e documento andranno ovviamente in bollo). Del riconoscimento del diritto al soggiorno permanente al minore si dovrà dare comunicazione al comune di residenza.
Tuttavia, a parere di chi scrive, nulla vieterebbe che uno dei genitori chiedesse – anche vista la particolare situazione delle diverse residenze, un secondo attestato solo per il minore, che a questo punto però sarebbe di competenza del Comune di residenza, che potrà semplicemente verificare la sussistenza dei requisiti mediante scambio di informazioni con il vostro Comune. Questa è una sorta di opzione B comunque percorribile a seconda di quanto scelgano i genitori (o la madre se sarà lei stessa a fare istanza).
10 gennaio 2023 Andrea Antognoni
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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