Dichiarazioni dei soggetti coinvolti in incidenti stradali

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
13 Gennaio 2023

Incidente stradale. Per le famose dichiarazioni dei coinvolti esiste una modalità specifica nel prenderle? Tra gli operatori c'è chi le fa trascrivere direttamente ai coinvolti, chi le trascrive aiutando il coinvolto, chi le fa pervenire al comando via mail, chi neanche le richiede ai coinvolti... Chiaramente si parla quasi sempre di incidenti con danni ai soli veicoli, o con lesioni lievissime, ma si potrebbe anche estendere agli incidenti più gravi con la riforma Cartabia del 590 bis CP. Sui libri di infortunistica si parla sempre di sommarie informazioni testimoniali (SIT) ma mai di quelle cosiddette spontanee, se non quando rilasciate da conducenti indagati (ma non è questo il caso).

Risposta

Nel caso di sinistri stradali con soli danni materiali, la materia afferisce al solo diritto sanzionatorio amministrativo, per cui saranno applicabili le disposizioni previste dalla legge n. 689/1981. Considerato che, nel caso di specie, compito dell’organo di polizia stradale è quello di compiere i rilievi del sinistro, finalizzando il proprio operato all’eventuale accertamento di violazioni amministrative (siamo nell’ambito di un sinistro con soli danni materiali, per cui non sussiste alcun reato, se non quelli previsti dal codice della strada), ci si dovrà rifare a quanto previsto dall’articolo 13, legge n. 689/81 che statuisce che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni ........

Riprendendo i concetti del diritto penale, il procedimento sanzionatorio amministrativo prevede, ugualmente, che l’autore della violazione possa rilasciare, nell’ambito della contestazione della violazione stessa, dichiarazioni in merito al fatto....dichiarazioni che, chiaramente, sono dichiarazioni spontanee, in quanto il medesimo non è obbligato a rilasciarle e nemmeno sarà punito se eventualmente mentisse, considerato che il medesimo, riprendendo sempre concetti penalistici , ha il diritto di difendersi, anche mentendo: per cui le dichiarazioni assunte dai protagonisti di un sinistro con soli danni materiali sono spontanee, non obbligatorie, e se il soggetto decide di rilasciarle potrà anche mentire.

Se il sinistro invece ha una conseguenza penalistica, lesioni o morte di uno dei protagonisti, il riferimento è il codice di procedura penale che disciplina molto bene l’assunzione di spontanee dichiarazioni e di sommarie informazioni. In questo caso bisogna distinguere i ruoli: il soggetto che ha subito le lesioni dovrà essere trattato come “persona informata sui fatti” e dovrà essere assunto a sommarie informazioni.

Le sommarie informazioni prevedono che l’agente che le assume possa fare chiare domande sui fatti a cui la persona dovrà dare risposta....per cui potrebbero essere condotte secondo diverse modalità:

  1. Indicando sul verbale la domanda e la risposta
  2. Indicando sul verbale che “a domanda risponde”
  3. Inserendo nel verbale le sole risposte e lasciando intendere al lettore le domande poste.

Diverso invece è il caso di colui che, con la sua condotta di guida, ha causato le lesioni ad altro soggetto commettendo il reato di lesioni personali (o anche lesioni personali stradali, a seconda dei casi): tale soggetto è persona sottoposta ad indagine (anche se non è ancora stata presentata la querela) per il suddetto reato e quindi sarà sua facoltà rilasciare spontanee dichiarazioni.

Come sopra tali dichiarazioni sono spontanee, non obbligatorie, e il soggetto può chiaramente mentire per difendersi. In questo caso le dichiarazioni saranno date liberamente dal dichiarante e l’agente dovrà solo riportare sul verbale quanto dichiarato dall’interessato....possibilmente con frasi di senso compiuto, in italiano corretto. Ovviamente, l’agente potrà porre delle domande, ma solo a chiarimento di quanto già dichiarato dall’interessato, per meglio spiegare i fatti.

Eventualmente, secondo un esagerato, a parere di chi scrive, prudente metodo operativo, l’assunzione di tutte le dichiarazioni potrebbe essere rinviato al momento in cui sia presentata la querela (se si tratta di reato perseguibile a querela di parte).

Certo è che, se al momento dei rilievi del sinistro stradale, non sia oggettivamente possibile assumere le dichiarazioni dei protagonisti (perché ad esempio già trasportati al Pronto Soccorso, oppure sotto shock e quindi impossibilitati a essere lucidi, ecc...) le dichiarazioni potranno essere assunte successivamente, anche mediante l’invio di atto sottoscritto di pugno dal dichiarante....sempre dichiarazioni spontanee sono.

Considerato che il dichiarante, come detto, può mentire per difendersi, chiaramente tali dichiarazioni dovranno essere valutate soppesandole correttamente, in rapporto con gli altri elementi, magari più oggetti, raccolti durante i rilievi, sia dagli agenti operanti e sia dall’Autorità Giudiziaria.

10 gennaio 2023           Marco Massavelli

 

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