Se l’Ente non ha previsto diversamente nella propria disciplina regolamentare in tema di contributi, sovvenzioni ed elargizioni approvata localmente ai sensi dell’art. 12 L. 241/1990, prevedendo l’ammissione a detti istituti anche a soggetti non iscritti al registro di che trattassi, non può applicare gli istituti connessi all’iscrizione in oggetto fino al relativo perfezionamento.
Infatti, a quest’ultimo riguardo solo l’effettiva l’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.
L’associazione, invece, come detto, potrebbe beneficiare degli istituti di cui all’art. 12 L. 241/1990 ove l’ente si sia dotato di apposita disciplina regolamentare comunale.
Quanto all’affidamento di appalti, le associazioni possono essere anche destinatarie, ma devono avere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice dei contratti pubblici.
In questo senso, ad esempio, il Tar Lecce – sez. Prima, con la sentenza n. 1635/2021 ha evidenziato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008 ha ribadito che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”;
Anche l’ANAC è intervenuta con la delibera n. 767/2018, rilevando che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi; non è revocabile in dubbio che possa essere ammessa la partecipazione alle gare di soggetti come le Associazioni di volontariato, in quanto l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione.
I principi suddetti possono applicarsi tanto alle gare quanto agli affidamenti diretti e negoziati ai sensi della legislazione vigente (art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e art. 1 DL 76/2020).
13 gennaio 2023 Eugenio De Carlo
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