Corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non ricostituita al 31 dicembre 2022

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
18 Gennaio 2023

Si chiede un parere per la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non ricostituita al 31 dicembre 2022. In particolare, nel predetto esercizio, sono state utilizzate, per la copertura di spese correnti, risorse vincolate ai sensi dell'art.195 TUEL, non ricostituite interamente entro la fine dell'anno, per carenza di incassi liberi. A tale data, il Tesoriere, ha provveduto alla ricostituzione delle somme di cui all'articolo 195, con anticipazione di tesoreria art. 222 TUEL. Nell'esercizio, non sono state registrate sul titolo VII dell'entrata e sul titolo V della spesa, movimentazioni relative all'utilizzo/restituzione dell'anticipazione di tesoreria. Seguendo il resoconto della Commissione Arcont del 22 giugno 2016, sul titolo V della spesa è stata impegnata una somma come residuo passivo da riportare nell'anno successivo, pari alla quota di anticipazione di tesoreria non restituita. Nel quadro generale riassuntivo che si allega al presente quesito, tale importo, figura come disavanzo di competenza.

 

Risposta

Si ricorda, preliminarmente, che la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario costituisce grave irregolarità contabile e si deve agire tempestivamente per evitarne la reiterazione nel tempo.

In merito al quesito, ai sensi della FAQ 29 di Arconet – Ambito Armonizzazione “La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:

  1. l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell’anticipazione
  2. una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagata nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).

Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.

Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita.”.

16 gennaio 2023           Paolo Dolci

 

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