Iscrizione anagrafica

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
19 Gennaio 2023

Si chiede se sia possibile procedere all’iscrizione anagrafica di una cittadina straniera, proveniente da altro Comune, la quale risiederebbe presso un’abitazione senza però essere intestataria del contratto di locazione ma con l’assenso da parte del proprietario dell’immobile. La stessa cittadina inoltre, chiede di formare un nucleo a sé stante.

Risposta

Preliminarmente si ricorda che l’iscrizione anagrafica si fonda sul principio della “res facti” ovvero della reale situazione di fatto, prescindendo da altre considerazioni che pur rilevano in altri ambiti operativi della Pubblica Amministrazione.

Pertanto se un determinato soggetto abita stabilmente in un determinato immobile, non occupandolo abusivamente (non vi è entrato con la forza per intenderci), ha tutto il diritto di vedersi riconosciuta dall’ufficiale d’anagrafe la residenza in quel determinato indirizzo.

Per una corretta interpretazione dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, che, non bisogna mai dimenticarlo, si pone in contrasto con le norme e i principi fondanti di tutto l’ordinamento giuridico anagrafico, occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero dell'interno n. 14 del 6 agosto 2014, che precisa: "...Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il "...ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "...l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza...". La Circolare riporta anche un estratto della Relazione di accompagnamento dell'Atto Senato n. 1413, dove si esprime con chiarezza questo principio.

In conclusione, l'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, non ha la finalità di scardinare il principio anagrafico in base al quale l'iscrizione deve corrispondere alla reale condizione abitativa di fatto; né con tale norma, il legislatore poteva pretendere di entrare nel merito di questioni private, di natura civilistica, attinenti i diritti e i doveri dei proprietari e dei loro inquilini.

Ma, soprattutto, la norma non dispone che ai fini del diritto/dovere all’iscrizione anagrafica sia necessario “il consenso del proprietario o del gestore dell’immobile”; né, tanto meno, dispone l'obbligo di esibire contratti di locazione o di altra natura.

L’articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 vieta l’iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo.

Se l’occupante non è abusivo, l’assenso del proprietario o del gestore all’iscrizione anagrafica NON serve affatto e non ha alcuna rilevanza ai fini del “DIRITTO/DOVERE” all’iscrizione anagrafica; se l'occupante ha il consenso del proprietario o il gestore dell’immobile, ovviamente, non serve il possesso di alcun atto o contratto.

La finalità della norma in questione va ricercata, esclusivamente, nella necessità di ottenere il ripristino di situazioni di legalità compromesse da "FATTI PENALMENTE RILEVANTI", quali sono proprio le occupazioni violente di immobili altrui, mediante invasione dell'edificio, sfondamento delle porte, e azioni similari (situazioni che spesso sono rappresentate sui giornali e nei telegiornali locali e nazionali). Nulla a che fare con le ipotesi di ingresso con l'utilizzo della chiave consegnata dal proprietario o dall’inquilino già residente nell’immobile.

Fatte le dovute premesse la cittadina in questione che occupa l’alloggio con il consenso da parte del proprietario ha certamente diritto all’iscrizione anagrafica formando famiglia anagrafica a sé qualora nel modello di cambio di residenza venga opportunamente indicato che “Non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente” con le persone che risultano già iscritte anagraficamente nell’alloggio.

Ricordo che dovrà comunque essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario dell’abitazione e all’intestatario scheda.

Tale comunicazione è prevista sia dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dall’articolo 13 comma 3bis del dPR 30 maggio 1989, n. 223. L’Ufficiale d’Anagrafe deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica (o variazione all’interno del territorio comunale) oltre che al destinatario del provvedimento finale anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (proprietario dell’abitazione e l’intestatario della scheda di famiglia) ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

17 gennaio 2023           Andrea Dallatomasina

 

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