Un impiegato di un piccolo comune (unico impiegato ed avente anche delega specifica per autentica firme su cdp) può autenticare firma di un proprio familiare (padre) su cdp auto ai fini vendita a terza persona? In caso negativo può autenticare il segretario comunale o il sindaco anche se privi di apposita delega?
La risposta al quesito può passare solo attraverso l’indicazione di alcuni passaggi obbligati. Detto in termini sintetici, sebbene la normativa di settore non tratti espressamente l'incompatibilità vale comunque il principio generale, consacrato dalla legge n° 241/90 e ss.mm.ii. nonché dal vigente del codice disciplinare e di comportamento nazionale:
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) della legge n° 241/90
(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Ciò detto, il dipendente interessato dovrà chiedere di astenersi e solo se il superiore lo dovesse riconfermare potrà comunque procedere, avviandosi all’autenticazione, altrimenti sarà un altro collega (o in mancanza il segretario comunale) a concludere il procedimento amministrativo. E’ da escludere l’intervento sindacale, organo eminentemente politico, di indirizzo e controllo.
11 gennaio 2018 Pietro CUCUMILE
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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