DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiSi chiede se l'importo da inserire nel sito, in caso di affidamenti a professionisti ai quali corrispondere anche il contributo Cassa Previdenza, debba ricomprendere anche detto contributo (con esclusione, quindi, della sola Iva), o se debba escludere anche questo, oltre all'Iva. Secondo alcuni, sembra che il Cig vada acquisito escludendo dall'importo sia il Contributo Cassa che l'Iva.
Secondo l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture “è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”: un’interpretazione letterale della norma esclude, pertanto, che dal valore in questione (la cui base di calcolo può essere ulteriormente specificata, come stabilito ad esempio al comma 14 per ciò che riguarda gli appalti di servizi) si possano espungere importi pagabili differenti da quelli ivi indicati.
L’interpretazione in questione è confortata anche dalle indicazioni che ANAC ha fornito nella relazione illustrativa in sede di adozione del Bando Tipo n. 3 (relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”) nel quale specifica che “Per calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice (cfr. art. 23, comma 11 del Codice), la stazione appaltante deve ricomprendere anche l’importo degli incarichi sopra menzionati […] In generale, per la stima dell’importo dell’appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie, le stazioni appaltanti devono tener conto anche di tutte le opzioni di cui al punto 4.2 che potrebbero aumentare il valore dell’appalto medesimo, in futuro. Nel descritto calcolo, per la determinazione della soglia, devono essere inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall’importo a base di gara.”.
Ulteriormente, nella relazione AIR al medesimo Bando Tipo, a fronte di un’osservazione di ITACA (“In riferimento all'importo posto a base di gara si afferma che esso "è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA". Ciò è in contrasto con l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore". Non si è a conoscenza della presenza di disposizioni particolari che, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri affidamenti, sottrarrebbero dall'importo a base di gara gli oneri previdenziali ed assistenziali, dunque manca la base normativa per tale previsione. Tale sottrazione avrebbe inoltre un'incidenza diretta sulla determinazione dell'importo e della procedura, quindi sulla disciplina applicabile. Si chiede quindi, laddove tale esclusione derivi da una previsione normativa ad hoc per tale settore, di esplicitarlo in maniera espressa o in alternativa di modificare la dizione del bando tipo sottraendo dall'importo solo l'IVA come previsto dall'art. 35 del Codice.”) l’Autorità, non accogliendo la stessa, ribadisce che “Gli oneri previdenziali entrano nel calcolo per la soglia ma sono fuori dalla base d’asta.”.
Pertanto, poiché l’importo di riferimento ai fini della richiesta del CIG è il valore stimato dall’appalto (come chiarito anche dal Servizio supporto giuridico del MIMS con il parere n. 584 del 2019), lo stesso includerà anche gli oneri previdenziali in questione.
20 gennaio 2023 Alessandro Rizzo
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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