Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se, a seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 in data 16/11/2022, gli arretrati per il periodo dal 01/01/2019 al 30/11/2022 relativi ai seguenti emolumenti:
-prestazioni di lavoro straordinario/supplementare (fondo per le prestazioni di lavoro straordinario/supplementare)
-indennità di turno, compenso per lavoro prestato nel giorno di riposo ex art. 24, c. 1, CCNL 14/09/2000 (fondo risorse decentrate)
sono a carico degli appositi accantonamenti per i rinnovi contrattuali oppure se siano a carico dei rispettivi fondi riducendone la disponibilità nel primo anno utile (in questo caso l'anno 2023).
L’art. 77, comma 1, CCNL 16.11.2022 prevede che “Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare”.
Si deve ritenere corretto, quindi, applicare i nuovi valori tabellari con riferimento agli istituti che utilizzano lo stipendio tabellare per i relativi calcoli, inclusi gli istituti richiamati nel quesito.
Gli arretrati devono essere finanziati con la quota accantonata in bilancio per i rinnovi contrattuali. L’ente avrebbe potuto rideterminare il fondo 2022 per tenere conto degli incrementi previsti dall’art. 79, comma 1, lettera b), come stabilito dal quinto comma del medesimo articolo, nell’ipotesi che al momento della firma definitiva del nuovo CCNL non fosse ancora stata definita la contrattazione integrativa.
Tuttavia, in quest’ultima ipotesi la quota a carico del fondo non poteva che riguardare gli arretrati (ovvero il conguaglio) relativo all’annualità 2022 e solo per quegli istituti di interesse della contrattazione integrativa.
30 gennaio 2023 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5341, sintomo n. 5450
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Supporto Giuridico – Parere 3 aprile 2025, n. 3303
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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