Possibilità per una RTI di partecipare ad appalto di lavori sommando le qualifiche delle categorie SOA possedute dalle singole imprese
Risposta dell'Ing. Pietro Salomone
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiL'obbligo datoriale di informativa della possibilità di non aderire al fondo SIRIO PERSEO per i dipendenti assunti dopo il 17.09.2021 vale solo per quelli assunti a tempo indeterminato? Tale obbligo vale solo per le nuove assunzioni oppure anche per chi stipula nuovi contratti individuali di lavoro in forza di una progressione verticale?
Quindi, per i tempi determinati opera il silenzio assenso o, gli stessi hanno la facoltà di aderire al fondo producendo una autonoma domanda.
L’obbligo previsto dall’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore sottoscritto il 16 settembre 2021, si applica al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Come previsto dall’articolo 2 del citato Accordo, l’obbligo di informativa non si applica al personale destinatario di “progressione di carriera”.
Pertanto, se il nuovo contratto segue una progressione verticale in senso stretto, l’obbligo di informativa non sussiste.
Al contrario, se un soggetto – già dipendente dell’ente – dovesse risultare vincitore di un concorso pubblico “aperto” a tutti (e quindi il precedente rapporto di lavoro è ininfluente ai fini della nuova assunzione, in quanto non ne costituisce presupposto), l’obbligo di informativa sussiste.
Per il personale assunto a tempo determinato, esiste la sola possibilità di aderire a Perseo Sirio su base volontaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a tre mesi continuativi.
30 gennaio 2023 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5344, sintomo n. 5453
Risposta dell'Ing. Pietro Salomone
FiscoOggi – 24 giugno 2025
ANAC – Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025
ANAC - Parere anticorruzione 3 giugno 2025, n. 2129
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