Utilizzo proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del verde pubblico

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
04 Febbraio 2023

Si chiede se è possibile utilizzare i proventi di urbanizzazione per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del verde pubblico: sfalcio erba, sistemazione siepi, ecc.

Risposta

L’utilizzo degli oneri per la manutenzione ordinaria del patrimonio era previsto da disposizioni che non sono più in vigore (come l’art. 2, comma 8 della legge n. 244/2007 e l’art. 1, comma 737, della legge n. 208/2015: quest’ultima norma in particolare consentiva per gli anni 2016 e 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni potessero essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per la progettazione delle opere pubbliche): a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale ha elencato in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi, come segue:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;

- interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Tale norma è stata oggetto di successivi interventi normativi che ne hanno integrato il contenuto originario, includendo tra le spese finanziabili con i proventi edilizi  le spese di progettazione per opere pubbliche (articolo 1-bis, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge n. 172/2017) ed il completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (articolo 13, comma 5-quinquies, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge n. 8/2020); speciali disposizioni di natura eccezionale hanno poi ammesso l'utilizzo dei proventi edilizi per finanziare le spese correnti per l’emergenza sanitaria connessa al Covid-19 (articolo 109, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/2020, e successive proroghe) nonché, per il solo anno 2022, i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e per il gas non coperti da specifiche assegnazioni statali (comma 1, lettera a), dell’articolo 37-ter del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge n. 51/2022 e comma 3-bis dell’articolo 40 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge n. 91/2022).

La maggior parte delle spese ammesse dal citato comma 460 sono riconducibili a spese in conto capitale, mentre sono di natura corrente le spese, previste da detta norma, relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quelle di progettazione di opere pubbliche iscritte al titolo primo della spesa; pertanto le spese finanziate dai proventi in questione possono trovare allocazione in bilancio sia nel titolo 1 (spese correnti) che nel titolo 2 (spese in conto capitale).

Per quanto concerne in particolare la individuazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, occorre fare riferimento all'articolo 4 della legge n. 847/1964, come integrato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971 e dall'articolo 6 del d.l. n. 133/2014, che elenca come segue le opere di urbanizzazione:

- Opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici;

- Opere di urbanizzazione secondaria:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere.

Così riepilogato il quadro normativo di riferimento, si esprime l’avviso che le spese indicate nel quesito (manutenzione ordinaria del verde pubblico: sfalcio erba, sistemazione siepi, ecc.) possano essere finanziate  dai proventi abilitativi edilizi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 solamente nella misura in cui le stesse rappresentino interventi riferibili ad opere di urbanizzazione primaria (spazi di verde attrezzato) e/o secondaria (aree verdi di quartiere).

30 gennaio 2023           Ennio Braccioni

 

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