Pubblicato l’elenco definitivo (corretto) dei beneficiari del finanziamento Attività socioeducative dei Comuni – Anno 2025
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 17 giugno 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiQuesto ente deve regolarizzare al 31.12.2022 un provvisorio d'entrata relativo all'acconto del 30% di un finanziamento da realizzare nel 2023. Nel bilancio 2022/2024 le somme relative all'intervento in parola non sono a bilancio come si deve procedere per l'incasso? Quale può essere inoltre la soluzione per un rapido affidamento del contributo nel 2023, l'Ente attualmente opera in esercizio provvisorio.
Sul bilancio 2022-2024, l'operazione richiede la registrazione di un accertamento e dell'ordinativo di incasso, al fine di regolarizzare la riscossione delle somme ricevute. Essa può avvenire anche in "sfondamento" degli stanziamenti esistenti, generando le scritture anche su capitoli con stanziamento a zero. Nell'ipotesi in cui nella spesa non ci siano le condizioni per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato né, tanto meno, per la registrazione dell'impegno, occorre applicare l'articolo 187, comma 3 del Tuel, che consente, per le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti dell'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, l'utilizzo, per le finalità cui sono destinate, prima dell'approvazione del rendiconto, attraverso l'iscrizione, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con variazione al bilancio medesimo. Tale utilizzo non incontra limiti per gli enti in disavanzo. L'articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021 consente, infatti, l'impiego delle risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che, a fine esercizio, confluiscono nel risultato di amministrazione, anche agli enti in disavanzo, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018. L'utilizzo della quota vincolata del risultato può, poi, essere effettuato anche in esercizio provvisorio ma, in tal caso, richiede la predisposizione di una relazione da parte del dirigente competente e può avvenire solo per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza (come il Pnrr), la cui mancata attuazione danneggerebbe l'ente. Tali variazioni, adottate in esercizio provvisorio, sono di competenza della giunta, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel. Inoltre, le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate (o accantonate) del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. A tale prospetto dovrà essere predisposto anche l'allegato A/2, comprendente tutte le quote vincolate del risultato presunto e non solo quelle di anticipato impiego in bilancio. Nel caso in cui, invece, il bilancio di previsione 2023/2025 sia stato già approvato, le relative variazioni, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti o, in assenza di regolamentazione interna, dal responsabile finanziario. Su queste variazioni non occorre il parere dei revisori.
31 gennaio 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4458, sintomo n. 4510
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 17 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Protocollo n. 87502
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
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