Garanzie per l'iscrizione anagrafica di cittadino comunitario non lavoratore

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
06 Febbraio 2023

Un cittadino comunitario non lavoratore richiede l’iscrizione anagrafica e presenta una polizza assicurativa indiretta stipulata con Il Gruppo Poste Italiane; tale polizza prevede il rimborso delle spese anticipate dall’assicurato.

Si chiede se questa tipologia di assicurazione sia idonea a garantire l’iscrizione anagrafica del cittadino.

Risposta

Per l’iscrizione anagrafica dei cittadini europei, non lavoratori, occorre fare riferimento all’ articolo 7 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che prevede il possesso delle risorse economiche e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda le risorse economiche nella “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri” del 2 Febbraio 2009 viene stabilito che la nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

In materia di copertura dei rischi sanitari per il cittadino comunitario non lavoratore, non esistono indicazioni chiarissime e semplici; un punto di riferimento, in verità, è costituito da una corposa circolare del Ministero della Salute, emanata il 3 agosto 2007 e perciò, poco dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30. Tale circolare, al punto F relativo a “Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata” così si esprime: “Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che (tale assicurazione privata) deve avere i seguenti requisiti: essere valida in Italia; prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art. 7, comma l), lettere b) e c) della direttiva 2004/38); avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza; indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela; indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail). Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN”.

Si tratta di indicazioni utili, che tuttavia, vanno correlate alle indicazioni date dalla Commissione europea (Comunicazione del 2 luglio 2009 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM (2009) 313/4 – Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri); nella citata comunicazione, riguardo alla polizza sanitaria, la Commissione europea precisa che “In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità”.

Una cosa comunque è certa: non esiste alcuna tipologia assicurativa in grado di coprire “tutti” i rischi di carattere sanitario, per cui la copertura totale, ancorché più volte citata, non è pretendibile, poiché nemmeno l’iscrizione al SSN offre una garanzia completa, restando alcune patologie sprovviste di tutela sanitaria.

Ora, fatte le premesse e considerato che un contratto assicurativo che copra da "tutti i rischi sanitari" senza specificarli risulterebbe nullo per espressa previsione del codice civile, si tratta di valutare se la polizza assicurativa comunque soddisfa in gran parte tali requisiti. Nel caso di cui trattasi la durata annuale della polizza risulta conforme a quanto richiesto mentre non sono riportate le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso. Per quanto riguarda invece i rischi sanitari coperti da tale polizza, l'aspetto che deve essere meglio verificato è quello relativo alla tipologia di spese coperte: in particolare deve essere prevista la copertura non solo delle spese di ricovero ma anche le prestazioni sanitarie non conseguenti o comunque legate ad un ricovero ospedaliero, quali esami diagnostici, ambulatoriali, ecc. Solitamente queste polizze standard li ricomprendono, ma di ciò non vi è menzione nell’allegato inviato. Il cittadino pertanto dovrebbe almeno integrare la documentazione presentando le condizioni di assicurazione previste per i moduli “Rimborso spese mediche” ed “Assistenza alla persona” che sicuramente sono stati a lui consegnati. Non è certo l’ufficiale d’anagrafe che deve acquisirli scaricandoli dal sito web di Poste Italiane.

1 Febbraio 2023           Andrea Dallatomasina

 

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