Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino è nato all’estero nel comune A e l’atto di nascita è stato trascritto dal Comune B, in quanto comune di residenza dei genitori.
In seguito è emigrato nel comune C, nel quale è poi divenuto irreperibile.
Dall’ art. 1088 del d.p.R. n. 90 del 15 marzo 2010 si evincerebbe che l’iscrizione alle liste di leva debba essere effettuata anche in caso di irreperibilità del cittadino, ma il distretto militare fornisce a questo comune (Comune B) indicazioni contrastanti con la norma surriferita, in quanto afferma che il ragazzo debba essere inserito nella lista dal Comune che ha registrato la sua nascita.
Pertanto si chiede conferma delle indicazioni fornite dal distretto al fine di procedere a un corretto inserimento del cittadino alle liste di leva.
L’articolo 1932 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’oggetto “Iscrizione nelle liste di leva”, stabilisce al comma 1 lettera a) che il Sindaco, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rende nodo con apposito manifesto ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
Il successivo articolo 1933 definisce il concetto di domicilio legale nel Comune.
Riporta testualmente “
“1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma. “
L’articolo 1088 del dPR 15 marzo 2010, n. 90, all’oggetto “Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali”, stabilisce che la compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani da iscrivere nelle liste di leva, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune e che la scheda dovrà essere compilata anche per coloro che sono irreperibili.
Per il caso descritto siamo in presenza di un cittadino italiano nato all’estero che è stato iscritto anagraficamente nel territorio italiano fino al 2011 e poi successivamente cancellato, non essendo un caso ricompreso nel comma 1 potrà essere iscritto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1933, nelle liste di leva del comune di ultimo domicilio (Comune C) ovvero nella lista di leva del Comune di Roma.
In ogni caso è da ritenersi esclusa la competenza all'iscrizione nella lista di leva del Comune B.
È altrettanto ritenuta corretta l'interpretazione che in tali casi (giovane cancellato per irreperibilità accertata o al censimento) non prevede l'iscrizione nelle liste di leva stante l'assenza di un domicilio noto nel territorio italiano.
1 Febbraio 2023 Andrea Dallatomasina
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