Spese di notifica

Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
06 Febbraio 2023

Il DM 12 settembre 2012 (in vigore dal 30 ottobre 2012) all'art. 2 ha fissato l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, nella misura unitaria di 5,18 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il nostro Ente è sprovvisto della figura di Messo Notificatore, quindi faremo un affidamento esterno con le Poste per le notifiche.

La domanda è questa: dato che una raccomanda a/r con le poste ci verrebbe a costare circa 3.80, agli Enti che ci chiedono di notificare un atto, quanto gli dovremmo chiedere? 5,18 + 3.80? O solo i 5.18? 

Risposta

In linea generale, si rileva che l’art. 10 della L. n. 265/1999 regola le notifiche degli atti delle pubbliche amministrazioni, e stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo 3   febbraio   1993,   n. 29, e successive modificazioni,  possono  avvalersi,  per  le notificazioni dei propri atti, dei  messi  comunali,  qualora  non  sia  possibile  eseguire utilmente  le  notificazioni  ricorrendo  al  servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.”.

In attuazione di tale articolo, è stato emanato il D.M. 3.10.2006, il quale stabilisce che “Le pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.  29, e successive modificazioni,  possono  avvalersi,  per  le notificazioni dei propri atti,  qualora  non  sia  possibile  eseguirle  utilmente mediante il servizio  postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali. 2.  Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di Euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo  le  tariffe  vigenti,  nelle  ipotesi  previste dall'art.  140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.”.

Dal combinato disposto di tali norme, risulta che l’amministrazione comunale cui è richiesta la notifica da parte di un’altra amministrazione, provvede mediante messi comunali (percependo il compenso forfettario stabilito dal predetto decreto), e che il rimborso del costo delle spese di spedizione postale è previsto solo nel caso in il messo debba procedere agli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. per la c.d. notifica a soggetto temporaneamente irreperibile: da tale norma, implicitamente, si evince che la richiesta di una notifica mediante messo comunale da parte di un’altra amministrazione, presuppone che la stessa avvenga, di regola, a mani ai sensi degli artt. 138-139 c.p.c. (anche perché tale facoltà è prevista “qualora  non  sia  possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge” direttamente da parte dell’amministrazione richiedente).

Considerato il tenore della normativa in questione, ferma restando ogni verifica e valutazione da parte dell’amministrazione circa la qualifica del soggetto che esegue l’attività (ossia, se riveste la qualifica di messo comunale, poiché in caso contrario la suddetta normativa non appare applicabile, con tutte le possibili refluenze anche in ordine alla validità della notifica, essendo individuata una competenza ben specifica in ordine alla qualifica del soggetto che svolge l’attività in questione) si ritiene pertanto che, al di fuori della predetta ipotesi (notifica a soggetto temporaneamente irreperibile), non possa essere richiesto all’amministrazione richiedente anche il costo della spedizione a mezzo posta raccomandata.

Sotto altro profilo, si rileva, che il DM richiamato nel quesito (DM MEF 12.9.2012, nelle cui premesse è richiamata anche la suddetta normativa) non regola il rapporto tra amministrazione richiedente la notifica e quella che riceve la relativa richiesta, ma stabilisce la ripetibilità delle spese nei confronti del destinatario e la relativa misura delle stesse, determinate in nella misura di:

- euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

- euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art.  60 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (secondo cui, tra l’altro, “gli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;”)

- euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art.  14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (“La  notificazione  degli  avvisi  e  degli altri atti che per legge devono   essere   notificati  al  contribuente  deve avvenire  con l'impiego  di  plico sigillato e può' eseguirsi a mezzo della posta direttamente  dagli  uffici  finanziari,  nonché, ove ciò risulti impossibile,  a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero    dei   messi   speciali   autorizzati   dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i  disposti  di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  nonché le  altre  modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.   Qualora   i   messi   comunali   e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.”).

2 febbraio 2023                Alessandro Rizzo

 

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