Finanziamento per il potenziamento della sicurezza urbana - Utilizzo, per la quota a proprio carico, dell'avanzo disponibile.

Risposta del Dott. Matteo Barbero

Quesiti
di Barbero Matteo
07 Febbraio 2023

Questo comune intende richiedere, entro il 30 c.m., al Ministero dell'Interno, l'ammissione al finanziamento per il potenziamento della sicurezza urbana, tale finanziamento richiede una compartecipazione alla spesa da parte del comune.

Si chiede, pertanto, se il comune può utilizzare, per la quota a proprio carico, l'avanzo disponibile da applicare già al redigendo bilancio di previsione 2023_2025.

 

Risposta

L’avanzo libero può essere applicato solo a seguito di approvazione del rendiconto e non prima come avanzo presunto. Anche il comma 775 della L 197/2022 conferma questo limite, pur consentendo, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di poter approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, purché appunto accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. La norma fa il paio con quella dettata dall’art. 40, comma 4, del D.L. 50/2022 e bypassa del tutto il rigido ordine di priorità che l'art. 187, comma 2, Tuel impone per l'utilizzo dell'avanzo libero. Quest'ultimo, infatti, di norma dovrebbe essere destinato in prima battuta alla copertura dei debiti fuori bilancio e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e successivamente al finanziamento di spese di investimento, ovvero di spese correnti a carattere non permanente, nonché, da ultimo, all'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Un secondo profilo derogatorio riguarda i tempi, anche se al riguardo la formulazione del nuovo decreto lascia qualche dubbio. Di fatto, come già accaduto in passato per province e città metropolitane (art. 1-ter, D.L. 78/2015), si permette di applicare gli avanzi, dopo l'approvazione del rendiconto, fin dalla previsione iniziale degli atti di programmazione, derogando all'ordinario regime che consente di farlo solo con variazione. In tal modo, viene aggirata anche la regola fissata dal punto 9.2.12 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che normalmente autorizza ad utilizzare l'avanzo solo “nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”, ovvero solo dopo aver verificato con provvedimento consiliare la sussistenza degli equilibri di bilancio. Questo adempimento è abitualmente in calendario a luglio (anche se nulla vieta di farlo prima), per cui la norma ha un evidente effetto anticipatorio.

2 febbraio 2023             Matteo Barbero

 

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