Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiIn merito all'emolumento accessorio una tantum pubblico impiego, previso dai commi 330-333 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29/12/2022, si chiede se è da considerarsi nella base di calcolo delle maggiorazioni spettanti al Segretario Generale ai sensi degli artt. n. 41 c. 4 CCNL 16/05/2001 e n. 45 CCNL 16/05/2001.
In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che l’emolumento accessorio previsto dal comma 330 della L. 197/2022 non rilevi nella base di calcolo di cui ai citati artt. 41 c. 4 CCNL 16/05/2001 e n. 45 CCNL 16/05/2001. Ciò anche alla luce del chiarimento fornito da Aran nell’orientamento AFL4 laddove si specifica che “la disciplina contrattuale collettiva nazionale della retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 come sopra ricostruita, non può in alcun modo dar luogo e non consente di giustificare un effetto paradossale quale quello che potrebbe determinarsi laddove, in forza di interpretazioni difformi risultanti anche dall’interazione di altri strumenti negoziali, si configuri una reciproca alimentazione tra la retribuzione mensile aggiuntiva stessa e la maggiorazione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del medesimo CCNL, con l’assurda conseguenza di innescare una serie plurima, tendente a zero, di ripetuti ricalcoli dei rispettivi valori in rapporto fra loro, determinandosi così un ingiustificabile aggravio di spesa”.
3 febbraio 2023 Matteo Barbero
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