Quota liberata a seguito della riduzione del Fondo anticipazione di liquidità

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
07 Febbraio 2023

Visto l'articolo 52 del DL 73/2021, il quale ha previsto che "La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018.", si richiede: 

            (nel caso del bilancio 2023-2025 già approvato) la quota liberata a seguito della riduzione del Fondo anticipazione di liquidità è da applicare contestualmente all'approvazione del Rendiconto 2022?

            Va effettuata un'apposita delibera consiliare di Applicazione dell’avanzo? In caso di risposta positiva si tratta di avanzo libero? Potrebbe essere applicata in esercizio provvisorio in caso di determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto?

 

Risposta

A norma del comma 1-ter dell'articolo 52 del d.l. n. 73/2021 gli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2021, riducono il F.A.L. accantonato a rendiconto per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, accantonando altresì nella voce relativa agli "Altri accantonamenti" l'importo corrispondente alla riduzione effettuata (nota), al fine di permetterne la applicazione al bilancio di previsione dell'esercizio successivo, applicazione che è consentita anche agli enti in disavanzo.

Detto importo così applicato al bilancio di previsione ha natura di entrata libera nella destinazione, con l'unico limite che non può essere destinato al finanziamento della quota annuale del F.A.L. da rimborsare iscritta al titolo 4 della spesa (e del rispetto di tale prescrizione l'ente dovrà dare evidenza sia nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione che nella relazione sulla gestione relativa al rendiconto): detto in altri termini, la quota di avanzo così applicata al bilancio di previsione concorre all'equilibrio di parte corrente.

Tanto premesso, si evidenzia che la norma sopra citata prevede la applicazione della suddetta quota di avanzo "nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo", applicazione che quindi dovrebbe essere iscritta già in sede di approvazione del bilancio (e solo se per qualsiasi motivo essa non sia stata prevista, potrà essere adottata una apposita delibera per la applicazione della quota di avanzo in argomento).

Poiché presupposto per detta applicazione è la determinazione dell'avanzo di amministrazione (avanzo che preveda appunto sia l'accantonamento del F.A.L. opportunamente ridotto che l'ulteriore accantonamento dell'importo corrispondente alla riduzione effettuata), qualora il bilancio venga approvato, come avviene di norma, prima della approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la Commissione Arconet ha precisato che - fermo restando il vincolo di non finalizzazione alla copertura del F.A.L. - la quota suddetta può essere applicata in sede di bilancio di previsione sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione,

La stessa cosa non può invece dirsi nel caso di esercizio provvisorio, in quanto in tale ipotesi non si dispone di un "bilancio di previsione dell'esercizio successivo" cui poter applicare l'avanzo ma si è in presenza soltanto di una temporanea gestione sulla base delle previsioni del secondo anno del bilancio approvato l'esercizio precedente.

2 febbraio 2023             Ennio Braccioni

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4467, sintomo n. 4519

 

(nota) tale accantonamento, non previsto espressamente dalla norma, è suggerito dall'ANCI con la nota del 23 luglio 2021.

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×