Sul cognome da attribuire alla cittadina straniera ai cui è stato riconosciuto lo status di cittadina jure sanguinis sussistono due orientamenti diversi.
Il primo sostiene che le generalità di coloro che vengono riconosciuti cittadini italiani con l’ordinanza del Tribunale di Roma, abbiano le generalità spettanti riportate nell'ordinanza stessa: in altre parole, se il Tribunale di Roma riconosce che la Sig.ra ROSSI Paola (cioè le generalità riportate nell'ordinanza e generalità indicate sul passaporto straniero) è sempre stata cittadina italiana, quelle sono le generalità che debbono essere riportate anche a seguito della trascrizione degli atti di stato civile, annotando sugli atti trascritti quanto deciso dal Tribunale.
Il secondo orientamento sostiene che le generalità della cittadina italiana che viene riconosciuta come tale siano quelle riportate nell'atto di nascita che viene trascritto e che gli altri atti debbono conformarsi a tali generalità: pertanto, se nell'atto di nascita è riportato BIANCHI Paola.
L'eventuale cambiamento di generalità a seguito di matrimonio (operazione non prevista nel nostro ordinamento) non può essere riconosciuto come tale e restano le generalità riportate nell'atto di nascita, anche nell'atto di matrimonio sono BIANCHI Paola.
Poi qualora la Sig.ra BIANCHI Paola, cittadina italiana, voglia assumere il cognome del marito Sig. ROSSI potrà farlo ma attivando un procedimento di variazione del cognome tramite la Prefettura competente per territorio come previsto dagli articoli 89 e seguenti del dPR 3 novembre 2000, n. 396.
Questo secondo orientamento è stato confermato dal Tribunale di Forlì in una recente sentenza che tuttavia è stata impugnata in Corte di Appello e si è ancora in attesa delle decisioni della Corte di Appello.
Questo secondo orientamento ha avuto dunque, almeno in primo grado, l'avallo di un Tribunale.
In conclusione, entrambi gli orientamenti contengono elementi di incertezza e sarà l'ufficiale dello stato civile a dover decidere quale tesi seguire.
Quando sopra esposto si applica anche per i casi in cui il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana avviene tramite pratica jure sanguinis ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 9 aprile 1991 davanti all’ufficiale dello stato civile.
6 Febbraio 2023 Andrea Dallatomasina
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