Incremento differenziale stipendiale ex art. 96 CCNL 2019-2021

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
09 Febbraio 2023

Quesito art. 96 CCNL 2019-2021 – Incremento differenziale stipendiale dall’01.04.2023 per personale P.M.

L’art. 96 del nuovo CCNL 2019-2021 recita quanto segue: Art. 96 Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di coordinamento: per il personale della Polizia Locale contenuta nel Titolo VI – Sezione per la Polizia Locale del 21.05.2018 inquadrato nell’Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 è incrementata di Euro 350, al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto”.

Si chiede pertanto quali figure professionali, a partire dall’01.04.2023, rientrano nel discorso “incremento misura differenziale stipendiale”, in particolar modo se rientrano in questa casistica tutti gli Agenti di P.M. che percepiscono l’indennità di vigilanza, oppure soltanto quelli che percepiscono l’indennità di funzione P.M. attribuita dal proprio dirigente con atto formale.  Si chiede se l’importo dell’aumento di € 350,00 si deve considerare in misura annua suddivisa in 12 mensilità.

Risposta

Il differenziale stipendiale, attribuito a seguito di procedura selettiva di area, secondo la disciplina di cui all’art. 14 CCNL 16.11.2022, e sulla base dei valori riportati nella tabella A, allegata al contratto, deve essere corrisposta mensilmente per tredici mensilità. Quindi anche l’incremento di 350,00 euro.

L’incremento del differenziale stipendiale è dovuto automaticamente al personale della polizia locale per il quale si verifichino le seguenti condizioni: a) siano inquadrati nell’Area degli istruttori; b) svolgano funzioni di coordinamento attribuite con atti formali; c) le funzioni di coordinamento siano connesse al maggior grado rivestito secondo la Legge n. 65/1986,

Secondo l’orientamento applicativo ARAN CFL182b del 20.12.2022 con la locuzione “connesse al maggior grado rivestito” si deve intendere che il grado cui accede il diritto alla percezione dell’emolumento in parola “sia solo quello più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente”. Il riferimento è al regolamento interno e alla normativa regionale.

6 febbraio 2023             Angelo M. Savazzi  

 

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