Funzionamento della pinacoteca comunale - Nomina direttore.

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Febbraio 2023

Il ns comune ha adottato un regolamento che disciplina il funzionamento della pinacoteca comunale.

Nel regolamento si disciplina che la giunta nomina il direttore a titolo gratuito e l'incarico ha durata triennale rinnovabile.

Lo scorso mese l'allora responsabile ha pubblicato avviso per l'acquisizione dei curricula con durata dell'incarico per un solo anno per dare possibilità di partecipare anche a dipendenti pubblici in quiescenza. L'opposizione chiede l'annullamento in autotutela in quanto non è stato rispettato il regolamento.

Arrivata all'attenzione del nuovo responsabile, questi ritiene giusto l'annullamento della procedura mentre la giunta vuole procedere a deliberare la durata triennale, rettificando la precedente nomina, senza riproporre l'avviso pubblico/riapertura dei termini. Quale procedura è il caso di adottare?

Risposta

In linea generale, per pacifica giurisprudenza quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Pertanto, ove le disposizioni del bando di gara/concorso risultino non conformi alla legge e ai regolamenti, il bando va ritirato in autotutela e riproposto in conformità ad esse. Le disposizioni a cui l’amministrazione si è autovincolata possono solo essere interpretate e/o lette secondo una lettura costituzionalmente orientata ove dubbie o equivoche.

Dunque, nel caso di specie se l’avviso non era palesemente conforme alla regolamentazione dell’ente, l’amministrazione doveva ritirarlo e riproporlo in conformità ad essa.

La possibilità di rettificare la sola durata, confermando la nomina effettuata, potrebbe ammettersi solo ove l’avviso non abbia integrato una vera e propria selezione concorsuale, né posto in essere una graduatoria, ma abbia stimolato solo una mera manifestazione d’interesse (per un incarico che appare di natura sostanzialmente onorario e onorifico), riservando alla Giunta la scelta di una nomina essenzialmente intuitu persone. In questo caso, ove il prescelto soddisfi le qualità richieste ed accetti la nuova durata, per ragioni di economia di procedimento e in mancanza di una violazione di una vera e propria par condicio, tipicamente correlata ad una procedura concorsuale (nel caso eventualmente inesistente), potrebbero consentire motivatamente la conferma anzidetta.

6 febbraio 2023             Eugenio De Carlo 

 

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