Inconferibile incarico Commissario Azienda ospedaliera a chi è stato candidato a ultime elezioni

Anac - 7 febbraio 2023

Servizi Comunali Incompatibilità Inconferibilità

08 Febbraio 2023

L’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di un importante capoluogo del Sud è inconferibile a chi nei cinque anni precedenti sia stato candidato in elezioni locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della Asl.  E’ quanto ha deliberato l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Consiglio del 1° febbraio 2023 , ribadendo quanto previsto dal decreto legislativo 39/2013 sulle inconferibilità. Pertanto, con un atto del Presidente dell'1 febbraio 2023Anac ha comunicato all’Assessore alla Salute della Regione interessata, la non conferibilità dell’incarico al soggetto già candidato nella circoscrizione elettorale provinciale alle ultime consultazioni elettorali del 25 settembre 2022. L’intervento di Anac segue la richiesta di parere della stessa Regione.
Nell’Atto del Presidente si illustra, punto per punto, perché il soggetto indicato non può essere commissario dell’Azienda ospedaliera.

Innanzitutto, l’Azienda ospedaliera in questione “rientra senza dubbio – scrive Anac – tra le strutture e i presidi ospedalieri del servizio sanitario aventi natura pubblicistica, che operano nell’ambito dell’organizzazione sanitaria regionale. Quindi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 39/2013”.

In secondo luogo, la figura del Commissario straordinario è equiparata a quella del direttore generale, non solo dal punto di vista dello stipendio, ma soprattutto per le specifiche funzioni a lui attribuite. A tal Proposito Anac fa riferimento allo stesso Assessorato alla Sanità che ha affermato che il commissario “assume la legale rappresentanza dell’Azienda, adotta tutti i provvedimenti riguardanti la complessiva organizzazione e gestione dell’Azienda, in mancanza del direttore generale”.

“Appare evidente – conclude Anac – che in mancanza del direttore generale il Commissario straordinario avoca a sé la rappresentanza legale dell’ente e tutti i poteri di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nonché le responsabilità per la gestione complessiva dell’azienda sanitaria e ospedaliera, con un ruolo evidente di sovraordinazione, delle altre figure apicali dell’azienda. L’identità degli emolumenti economici fornisce un ulteriore tassello dimostrativo dell’identità funzionale delle due cariche. Rispetto a tali identità che riguardano le funzioni, i poteri, i rapporti con gli uffici e persino gli emolumenti non può certo ritenersi in alcun modo significativa la diversa - e di certo più breve -  durata dell’incarico di commissario rispetto al direttore generale né i diversi criteri di nomina. Quanto sopra è sufficiente a ritenere che, anche nel caso di specie, il Commissario straordinario sia una vera e propria figura alternativa al direttore generale”. Pertanto, conclude Anac, tale nomina è inconferibile.


L'Atto del Presidente

Atto del Presidente del 1 febbraio 2023 - fasc.288.2023.pdf

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