Termine di decadenza per formare i ruoli esecutivi delle sanzioni amministrative

Quesiti
di Martini Lorella
19 Gennaio 2018

Premetto che il termine di prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative da illecito stradale è stabilito dall’articolo 209 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada) in cinque anni decorrenti dal momento in cui l’illecito medesimo sia stato accertato.

Tenuto conto del termine di cui sopra si richiede se esiste anche un termine di decadenza della Pubblica Amministrazione dal diritto di formare i ruoli esecutivi dei crediti derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, cosi come fissato dall’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento sia divenuto definitivo.

Risposta

Anche in relazione ai proventi da sanzioni amministrative, i ruoli esecutivi devono essere formati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

L’applicabilità del termine di cui all’art. 17 Dpr n. 602/1973 anche ai crediti non tributari è stata prevista dall’art. 6 D.L.vo n. 46/1999.

13 gennaio 2018 Avv. Lorella Martini

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