Nel caso prospettato nel quesito se il tirocinio di sei mesi, previsto dall’Agenzia delle Entrate, non può essere configurato come periodo di prova, bensì come parte effettiva e integrante della procedura concorsuale, che termina con lo svolgimento della prova orale finale, al superamento della quale vi è la stipula del contratto e successivamente l’effettivo periodo di prova. Pertanto, non si può ritenere applicabile l’art. 25, comma 10, CCNL 16.11.2022 relativo al diritto alla conservazione del posto.
Risulta, invece, applicabile l'art. 39 del CCNL 21.5.2018 che disciplina l’istituto più generale e inclusivo dell'aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità, per motivi familiari e personali, e che rimane intonsa e pienamente in vigore, e richiamata dall’art. 51, comma 3, del CCNL 16.11.2022.
Si tratta di una aspettativa fruibile anche frazionatamente in più periodi, per la durata complessiva dei 12 mesi nel triennio, applicabile ai lavoratori a tempo indeterminato e compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio che, pertanto, è rimessa alla valutazione del datore di lavoro che, pur non entrando nel merito della richiesta, deve verificarne la compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio e solo in presenza di queste può rigettarla.
Il datore di lavoro, che è obbligato a dare una risposta alla richiesta del lavoratore, potrebbe non concedere l’aspettativa per “esigenze organizzative o di servizio”, che devono essere espresse, motivate e comprovate, pena l’illegittimità del rifiuto.
Per ultimo, recentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Parere N. 52969 del 01/07/2022, si è espressa sull’assenza di obbligo di concessione dell’aspettativa da parte del datore di lavoro, quando è chiamato a valutare la richiesta in relazione alle effettive esigente organizzative dell’ente. Pur essendo il parere riferito all’art. 23bis del D.Lgs. 165/2001 viene precisato, con una formulazione di carattere generale applicabile anche al caso specifico, che “La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa”.
Il lavoratore non può, quindi, invocare un diritto soggettivo perfetto all’aspettativa essendo questa dipendente dalla decisione dell’Amministrazione in assenza delle quali non è ipotizzabile una sorta di silenzio assenso.
dott. Angelo Maria Savazzi 7 febbraio 2023
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