Comunicazioni dati forme di credito e coordinamento dell'accesso ai mercati

Risposta al quesito del Dr. Matteo Barbero

Quesiti
di Barbero Matteo
09 Febbraio 2023

In merito alla Comunicazioni dati forme di credito e coordinamento dell'accesso ai mercati, di cui all' art. 41, c. 1 l. 448/2001- d.m. 1 dicembre 2003, n. 389, si richiede se c'è un limite all'importo o va fatta indipendentemente dallo stesso, se l’adempimento è obbligatorio e se sono previste sanzioni in caso di non ottemperanza.

Risposta

L’art. 41, comma 1, della legge n. 448/2001 ha attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze poteri di coordinamento sull’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali. La norma ha ricevuto attuazione con il decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell'interno, del 1° dicembre 2003, n. 389.

Per quanto concerne il monitoraggio delle operazioni, il decreto prevede l’obbligo a carico di enti locali, loro consorzi e regioni l’obbligo di trasmissione delle informazioni. In particolare, l’ente è tenuto ad inviare una comunicazione al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia, con cadenza trimestrale, relativamente alle seguenti operazioni finanziarie già concluse:

 

  • utilizzo di credito a breve termine presso il sistema bancario, indipendentemente dall’importo del finanziamento;
  • mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
  • operazioni con strumenti derivati;
  • emissione di titoli obbligazionari;
  • operazioni di cartolarizzazione.

Non risultano previste sanzioni.,

Il decreto attribuisce al Ministero specifici poteri di coordinamento limitatamente alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. In questa ipotesi gli enti interessati sono tenuti ad una comunicazione preventiva al Ministero concernente le caratteristiche dell’operazione[6]. Il Dipartimento del tesoro dà conferma agli enti dell’avvenuta ricezione della loro comunicazione e, entro i successivi 10 giorni, ha facoltà di fissare, in modo motivato, i tempi di attuazione dell’operazione.

In assenza della determinazione del Ministero, gli enti concludono l’operazione entro i termini da essi stessi indicati, ovvero, nel caso di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato, entro il termine dei successivi 20 giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione iniziale.

I modelli per la comunicazione al Ministero dell’economia delle informazioni relative alle forme di credito a breve termine utilizzate, ai mutui accesi, ai derivati conclusi, ai titoli obbligazionari emessi e alle cartolarizzazioni effettuate sono stati approvati, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, con decreto dirigenziale 3 giugno 2004.


Dr. Matteo Barbero       08/02/2023


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