Controllo della velocità: il cartello va ripetuto ad ogni incrocio

Servizi Comunali Sanzioni
di Massavelli Marco
20 Gennaio 2018

CONTROLLO DELLA VELOCITA’: IL CARTELLO

VA RIPETUTO AD OGNI INCROCIO

 

Marco Massavelli

 

Il Comune non può installare un unico segnale stradale di pre-segnalamento della postazione di controllo elettronico della velocità, collocandolo all’inizio del tratto stradale interessato, per dare la prevista informazione agli automobilisti.

Il cartello va, infatti, ripetuto ad ogni incrocio, in modo che coloro che si immettono da eventuali strade laterali, possano essere a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo elettronico della velocità, presenti sul tratto.

Quali sono le disposizioni normative a fondamento di tale affermazione? Ai fini della presentazione di un ricorso, è opportuno citare tutte le norme utili per dimostrare la legittimità dell’operato degli organi di polizia stradale.

Interessante approfondimento dell’argomento si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 15899, del 29 luglio 2016.

La prima norma che ha trattato del presegnalamento delle postazioni di controllo della velocità è stato l’articolo 4, decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con la legge 1 agosto 2002, n. 168, il quale stabilisce che debba essere data informazione agli automobilisti (comma 1) della installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, su autostrade e strade extraurbane, e solo con autorizzazione prefettizia, su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento (articolo 2, comma 2, lett. c) e d), codice della strada)

 

INTERPRETAZIONE DELL’ART. 4

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi dell’articolo 4, legge n. 168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell'atto di accertamento.

La cogenza di tale previsione è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito - per effetto dell’articolo 3, decreto legge  3 agosto 2007, n. 117, convertito  nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 - il nuovo comma 6 bis nel testo dell'articolo 142, codice della strada, alla stregua del quale:

 

"le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.".

 

 

LE MODALITA’ OPERATIVE DEL PRESEGNALAMENTO

 

Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno che è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare, all'articolo 2, che:

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poichè, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato anticipo...", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione).

 In altri termini la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

 

 

E’ SEGNALETICA STRADALE?

 

Trattandosi di segnaletica stradale, bisogna anche riferirsi alle norme del regolamento c.d.s. che disciplinano appunto la segnaletica.  In particolare, l’articolo 77, commi 1 e 2, prescrive che:

 

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
 

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

 

L'art. 77, comma 2 va riferito ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, e non anche a quelli meramente informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocità?
 

La Corte di Cassazione precisa, in merito, che l’articolo 77:

a) fissa le caratteristiche di tutti i segnali verticali di cui all'articolo 39, codice della strada, il quale a sua volta comprende (comma 1), oltre ai segnali di pericolo e di prescrizione, anche quelli di "indicazione", che hanno la funzione di "fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti" (art. 39 C.d.S., 1 comma, lett. C);

b) tra i segnali di indicazione sono inclusi quelli di preavviso (articolo 39, lett. a) e quelli che indicano installazioni o servizi (articolo 39,  lett. l);

c) le informazioni da fornire agli utenti, stabilite dall'ente proprietario della strada, mirano alla "costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare" (articolo 77, comma 2), finalità, quest'ultima, che ricomprende anche quanto necessario a regolare la velocità dei veicoli;

d) lo scopo dell’articolo 4, decreto legge n. 121 del 2002, è appunto di carattere preventivo-dissuasivo, ed opera in senso opposto rispetto ad altra possibile scelta di tipo repressivo-deterrente, attuabile escludendo ogni forma di segnalazione anticipata;

 

dunque

 

 tra l'informazione prescritta dall’articolo 4,  decreto legge n. 121/02, e quella prevista dall'articolo 77, comma 2, regolamento c.d.s. non v'è alcuna corrispondenza.


Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:


a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano (articolo 78, regolamento c.d.s.).


 

CONCLUSIONE OPERATIVA

 

Si deve quindi applicare il principio generale per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

 

 

 

LA VISIBILITA’ DEGLI AGENTI

 

In riferimento invece alla presenza degli agenti accertatori, si rammenta il disposto dell’articolo 183, regolamento c.d.s. (Visibilità degli agenti del traffico).

Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, codice della strada, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a cm 3.

 

17 gennaio 2018

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×