Instaurazione rapporto di lavoro con un altro ente per dipendente con contratto in essere e titolare di partita IVA

Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
16 Febbraio 2023

Nel caso di un dipendente part-time 50% a tempo indeterminato, anche titolare di partita iva, con iscrizione presso il Registro degli intermediari assicurativi nella sezione E all'Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi in qualità di Agente in attività finanziaria. Tale dipendente ha ricevuto richiesta da altro comune di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per ulteriori 18 ore e per qualche mese non meglio specificato in termini di durata.

Si chiede se è possibile instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato con l'altro ente e se questo non configura causa di incompatibilità rispetto al fatto che il dipendente è titolare di partita iva. 

Risposta

Il mero possesso della partita Iva non configura di per sé un elemento di incompatibilità. Infatti, l’articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 rinvia all’articolo 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 ove si precisa che, l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro […].

Tuttavia, il possesso della partita Iva potrebbe configurare una causa di incompatibilità se il dipendente continuasse a svolgere la propria attività, in quanto si troverebbe ad essere equiparato ad un dipendente a tempo pieno, visto che risulterebbe titolare di due rapporti di lavoro a tempo parziale 50 percento.

Per quanto sopra, a fini prudenziali, anche per le eventuali responsabilità in capo agli enti datori di lavoro, si consiglia la chiusura della partita Iva.

A ciò deve aggiungersi, che il datore di lavoro principale (ove è instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) deve conoscere con certezza le caratteristiche dell’altro rapporto di lavoro, in termini di durata, tempo di impiego, inquadramento, dovendo autorizzare l’ulteriore attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 92 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.


14 febbraio 2023 – Fabio Venanzi


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