Rilascio di autorizzazioni relative alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione di feti, prodotti abortivi e da concepimento.

Risposta al quesito della Dr.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
16 Febbraio 2023

Si chiede un chiarimento in merito al caso che si è presentato presso questo ufficio di Stato Civile, concernente il rilascio di autorizzazioni relative alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione di feti, prodotti abortivi e da concepimento.

Le diverse disposizioni normative, in via generale, hanno sempre fatto distinzione in categorie diverse, chiarendone il significato, su cosa si debba intendere per feti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento.

Queste distinzioni sono rimaste invariate anche con il dpr 285/1990, facendo ricadere la competenza dell'ufficiale dello Stato Civile a partire dalla categoria dei nati morti, assoggettando tale casistica alle norme e procedure usualmente impiegate per i cadaveri di persone. Mentre per i prodotti abortivi, di concepimento, la competenza è stata fatta ricadere sull'ufficiale sanitario locale. Si suppone, per analogia, che la competenza di quest'ultimo sia anche per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri di prodotti abortivi, in considerazione anche del Regolamento Regionale Della Lombardia N. 4/2019.

Risposta

Come correttamente indicato nel quesito, sia la Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 che il Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 non disciplinano la cremazione e destinazione delle ceneri di feti e prodotti abortivi che, ai sensi dell’art. 7 del DPR 285/1990, è di competenza dell’autorità sanitaria.

La previsione di autorizzazione alla cremazione dei feti e prodotti abortivi rende di fatto ammissibile anche un eventuale affidamento delle ceneri, autorizzato dal Comune in base al modello Stabilito dalla Regione Lombardia appositamente adattato.

La informo che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha riconosciuto a una donna il diritto di far cremare il suo feto di cinque mesi e di conservarne le ceneri in casa, questo a conferma della possibilità di affido anche se la sentenza rimane vincolante solo per le parti processuali.

Consiglio di interessare il competente servizio regionale di polizia mortuaria per ottenere ulteriori possibili chiarimenti.


Dott.ssa Lorella Capezzali 14 Febbraio 2023


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