Creazione sub-impegno sull'impegno originario

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Febbraio 2023

A fine esercizio 2022 l'Ufficio LLPP ha prenotato l'impegno di una somma (poniamo 200.000,00) dando mandato alla ragioneria di provvedere a conservarla a FPV nel 2023.

Ora, stante l'avanzamento dei lavori, l'Ufficio LLPP, chiede di creare dei sub-impegni sull'impegno originario.

Si chiede come procedere da un punto di visto normativo e tecnico.

Risposta

Stante la sinteticità della esposizione del quesito, si prescinde dal prendere in esame sia le modalità di costituzione del FPV in presenza non di un vero e proprio impegno ma di una prenotazione di spesa sia le condizioni previste per tale costituzione dall'ordinamento armonizzato (articolo 183, comma 3, del TUEL; paragrafi 5.3.14 e 5.4.9 del principio contabile applicato n. 4/2); la richiesta quindi rimane circoscritta alla creazione di sub-impegni a valere sull'impegno originario.

A tale proposito si evidenzia preliminarmente che dalla formulazione del quesito emerge che la registrazione contabile effettuata entro la fine dell’esercizio 2022 configura non già un vero e proprio impegno di spesa ma una “prenotazione di spesa” (o “prenotazione di impegno” che dir si voglia), che è prevista dal sopra ricordato articolo 183 del TUEL per impegni relativi a procedure in via di espletamento, procedure che possono riguardare sia spese in conto capitale - come generalmente avviene - sia spese correnti.

Ambedue dette fattispecie (“impegno di spesa” di cui al comma 1 e “prenotazione di spesa” di cui al comma 3 di detto articolo 183) comportano la costituzione di un vincolo sullo stanziamento di bilancio, conseguente alla registrazione a carico del capitolo di spesa, ma tra i due istituti sussistono differenze fondamentali:

  • dal punto di vista sostanziale, l’impegno deve presentare TUTTI gli elementi costitutivi che gli sono propri (causale, importo, creditore, scadenza e specificazione del vincolo sullo stanziamento di bilancio); la prenotazione di spesa invece non può presentare tutti i suddetti elementi (si pensi al creditore, che verrà individuato solamente all’esito della procedura avviata, o alla obbligazione, che verrà perfezionata solamente dopo l’espletamento della procedura avviata);
  • dal punto di vista procedurale: per quanto concerne la “prenotazione”, qualora al termine dell’esercizio non risulti perfezionata e assunta l’obbligazione, il provvedimento in forza del quale è stata effettuata la registrazione decade e il corrispondente importo costituisce una economia di bilancio (tranne che per gli appalti pubblici di lavori, per i quali valgono le speciali disposizioni recate dai paragrafi 5.4.9 e 5.4.10 del principio contabile applicato n. 4/2); l’impegno invece - salvo che non sia stato nel frattempo pagato - va verificato in occasione del riaccertamento ordinario e conservato a residui (se esigibile al 31/12) oppure reimputato (se non esigibile alla chiusura dell’esercizio).

Si ricorda inoltre che relativamente ai lavori pubblici i corrispondenti stanziamenti di bilancio sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di realizzazione dell’intervento: detti impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata (paragrafo 5.3.14 del P.C. n. 4/2). Analogamente si procede ad una prenotazione - e non ad un impegno - per il complessivo quadro economico anche se non è stato formalmente avviato il procedimento di gara, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4.9 del ripetuto principio contabile, il quale a tal fine richiede che siano obbligatoriamente verificati due presupposti (l’entrata deve essere accertata per l’intero importo della spesa e l’intervento, se di importo superiore a 100.000 euro, deve risultare inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici) oltre ad una delle restanti tre condizioni elencate nel medesimo paragrafo alla lettera c) (spese del quadro economico impegnate anche parzialmente), alla lettera d) (attivazione delle procedure per affidamento della progettazione successiva al primo livello) e alla lettera e) (attivazione delle procedure di affidamento dei lavori nell’esercizio successivo alla validazione del progetto).

Alla luce del quadro normativo come sopra riepilogato si ritiene che alle richieste dell'ufficio tecnico il servizio finanziario debba dare seguito non tanto mediante la creazione di sub-impegni (fattispecie che, seppure ammessa dal software gestionale in uso, non è prevista da alcuna disposizione dell'ordinamento contabile) bensì mediante registrazione di specifici impegni, da ottenere mediante trasformazione della precedente "prenotazione" utilizzando la apposita funzione prevista dalla procedura in uso che, partendo dalla originaria prenotazione, ne consente la trasformazione in uno o più impegni (definitivi).


13 febbraio 2023  dr. Ennio Braccioni


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