Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del Dr. Pietro Salomone
QuesitiLo scrivente servizio contratti chiede, nel rispetto del vigente Codice degli Appalti, quali sono i casi nei quali risulta obbligatorio stipulare il contratto di appalto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si chiede inoltre se sussistono indicazioni specifiche e derogatorie nel caso di affidamenti per interventi con PNRR
Il codice dei contratti consente libera scelta alle stazioni appaltanti di stipulare contratti sia in forma di atto pubblico che di scrittura privata, pertanto spetta alla Stazione Appaltante quale tra le due forme di contratto preferisce. Nel caso di contratti inferiori all’importo di 40.00 euro è possibile stipulare un contratto mediante uno scambio d lettere commerciali, anche tramite posta elettronica, in cui sono indicati tutti i termini e le modalità della prestazione, fornitura o lavoro.
Infatti l’art. 32 comma 14 prevede: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Anche nel caso di utilizzo del MePA, vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il contratto denominato “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti (Dlgs n.50/2016) e provvedere contestualmente ad integrare l’apposita sezione del sistema denominata “Dati e Documenti di Stipula”.
A prescindere della tipologia di forma di contratto (atto pubblico, scrittura privata, in modalità elettronica) il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
Per i contratti di lavori di manutenzione ANAC ha predisposto un apposito schema contrattuale di cui si allega copia al presente quesito.
Clicca qui per andare allo schema contrattuale
15 febbraio 2023 Dott. Pietro Salomone
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