Chiarimenti operativi e procedurali per la contestazione di violazioni al C.D.S.

Servizi Comunali Sanzioni
di Massavelli Marco
22 Gennaio 2018

CHIARIMENTI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AL C.D.S.

 

Marco Massavelli

 

 

Prendiamo spunto da una circolare della Prefettura di Torino-Ufficio Territoriale del Governo, prot. 307/CV/A, del 28 novembre 2016, recante “Chiarimenti in ordine a contestazioni di violazioni al codice della strada”, per fornire, agli organi di polizia stradale, alcune fondamentali regole interpretative, in riferimento a determinate procedure di accertamento di violazioni amministrative e penali del codice della strada, applicabili su tutto il territorio nazionale, atteso che non sempre vengono tenuti dagli organi accertatori comportamenti coerenti con le norme del codice stradale e con gli orientamenti operativi prevalenti.

 

 

ACCERTAMENTO DEI REATI E PROCEDURA APPLICABILE

 

Il Titolo VI del codice della strada, che disciplina le procedure applicabili agli illeciti e alle relative sanzioni previste dal medesimo codice, è suddiviso in due Capi:

 

  • Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni (dall’articolo 194 all’articolo 219);
  • Capo II – Degli illeciti penali (dall’articolo 220 all’articolo 224).

 

In particolare l’articolo 220, prescrive che per le per le violazioni previste dal codice della strada, che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 347, codice di procedura penale.

La norma più importante risulta però essere l’articolo 221, che prevede la c.d. connessione obbiettiva con un reato: qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Inoltre, L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo 1 del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

Si evince, quindi, che la procedura applicabile nel caso di accertamento di un reato previsto dal codice della strada, risulta quella di cui agli articoli 347, e segg., codice procedura penale: la procedura sanzionatoria amministrativa è invece disciplinata dal Capo I, Titolo VI, codice della strada, che prevede il c.d. verbale di accertamento di violazione.

 

Nel caso di accertamento di un reato previsto dal codice della strada, di cui al Capo II, Titolo VI, quindi, non deve procedersi a compilazione di alcun verbale di accertamento/contestazione di violazione amministrativa: ci si dovrà limitare a redigere gli atti di comunicazione all'autorità giudiziaria di notizia di reato, che saranno trasmessi alla prefettura territorialmente competente insieme alla patente di guida ritirata ai fini della sua sospensione cautelare.

Nel caso di accertamento di un reato previsto dal codice della strada, quindi, non è prevista alcuna possibilità di ricorso amministrativo al prefetto, o giurisdizionale al giudice di pace, di cui agli articoli 203 e 204-bis, codice della strada, in quanto inseriti nel Capo I, del Titolo VI, e non nel Capo II.

 

 

ARTICOLO 223, C.d.S. – RITIRO DELLA PATENTE

 

L’articolo 223, codice della strada, disciplina il ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.

In particolare, la norma prescrive che  nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione, per l’applicazione della sospensione provvisoria fino a un massimo di due anni.

Deve procedersi al ritiro immediato della patente di guida anche quando si accertano le ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, codice della strada, e cioè, quando dal fatto (sinistro stradale) derivi una lesione personale colposa (indipendentemente dalla gravità, e quindi anche una lesione personale lievissima, in quanto il primo periodo del comma 2, dell’articolo 222 non prevede alcuna specificazione in relazione alla gravità delle lesioni, prescrivendo solo nel secondo periodo una durata specifica della sospensione provvisoria della patente per le lesioni gravi o gravissime), ovvero il reato di omicidio colposo di cui all’articolo 589, codice penale.

 

A norma del comma 2, dell’articolo 223, codice della strada, la patente di guida deve essere ritirata nel caso di accertamento e contestazione immediata di una violazione amministrativa alle norme del codice della strada, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità del conducente, in relazione alla dinamica del sinistro stradale.

Deve, inoltre, procedersi al ritiro immediato della patente di guida nel caso di accertamento dei reati di accertamento dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, codice penale, secondo le medesime modalità sopradescritte.

 

In questi casi la patente di guida deve sempre essere ritirata nell’immediatezza dell’accertamento dagli agenti operanti.

 

 

 

ARTICOLO 116, C.d.S. DEPENALIZZATO

 

L’articolo 116, codice della strada, come è noto, sanziona la guida senza patente.

Dopo varie vicissitudini che hanno trasformato, più volte, le sanzioni da amministrative in penali e viceversa, l’articolo 1, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha stabilito che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, secondo precisi scagioni determinati dal medesimo provvedimento di depenalizzazione.

L’articolo 116, comma 15, codice della strada, pre-riforma, prevedeva che:

 

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.

Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.

A seguito della depenalizzazione del decreto legislativo n. 8/2016 (articolo 1, comma 5, lettera b)), la sanzione è stata rideterminata da euro 5.000 a euro 30.000 (ed è previsto il pagamento in misura ridotta, di cui all’articolo 202, codice della strada, ed anche il pagamento ridotto del 30 per cento entro i 5 giorni).

Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato, per cui nell’ipotesi di recidiva di cui al comma 15, secondo periodo, dell’articolo 116 (da leggersi, oggi, reiterazione dell’illecito depenalizzato) si procederà con la sanzione penale dell’arresto fino ad un anno, e quindi, secondo le regole del codice di procedura penale (art. 347 e segg., c.p.p.).

A norma dell’articolo 116, comma 17, codice della strada, alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al Capo II, Sezione II, del Titolo VI (sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali – artt. 222-224).

 

Nel caso di applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 15, dell’articolo 116, e del conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, di cui al comma 17, quindi, non è necessario trasmettere alcun verbale o altra comunicazione alla prefettura, in quanto la competenza della procedura è esclusivamente del Comando di polizia accertatore

 

Si rammenta che, al fine di procedere nei confronti del proprietario del veicolo o, comunque, di chi ne avesse la disponibilità ove diverso dal conducente, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, occorre contestare l'incauto affidamento ai sensi del comma 14 dell'articolo 116, codice della strada.

 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

 

Considerata la struttura sanzionatoria dell’articolo 186, codice della strada, che, al comma 2, prescrive:

 

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532,00 a euro 2.127,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

 

la fattispecie concreta accertata non può che rientrare in una sola delle lettere a), b) o c), per cui al conducente dovrà essere contestata la violazione, amministrativa o penale, a seconda dei casi, di una sola delle tre lettere di cui al citato comma 2, dell’articolo 186, fondando tale contestazione su una precisa rilevazione del tasso alcolemico.

Non è ovviamente possibile, anche in caso di dubbio, contestare entrambe le violazioni penali, di cui alle lettere b) e c), dell’articolo 186.

 

Nel caso in cui, dalle prove effettuate a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, emergano tassi alcolemici, ricompresi in fasce diverse (di cui al comma 2, dell’articolo 186), si dovrà contestare la violazione relativa alla fascia sanzionatoria minore, più favorevole al trasgressore.

 

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per la contestazione delle violazioni di cui al comma 2-bis, dell’articolo 186, ovvero al comma 1-bis, dell’articolo 187, codice della strada, è sempre necessario trasmettere alla prefettura territorialmente competente,

la documentazione relativa alla fedele ricostruzione del sinistro stradale, indicando nel trasgressore, laddove ne sia il caso, il responsabile dell'incidente medesimo.

 

 

Articolo 186, codice della strada

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

 

Articolo 187, codice della strada

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

 

 

 

ARTICOLO 193, c.d.s. e CONFISCA DEL VEICOLO

 

La violazione dell’articolo 193, comma 2, codice della strada, per aver circolato su strada pubblica con veicolo a motore senza la prescritta copertura assicurativa, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, con conseguente applicazione immediata del sequestro amministrativo, a norma dell’articolo 213, codice della strada.

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale di accertamento della violazione, ed è anche ammesso il pagamento ridotto del 30 per cento, nei primi 5 giorni.

Il successivo comma 4 prevede che quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Quando, invece, nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

 

Nel trasmettere la documentazione ai fini della confisca, alla prefettura, è necessario indicare sempre l'avvenuto pagamento o meno della sanzione in misura ridotta e l'avvenuta riattivazione o meno della copertura assicurativa, ciò al fine di determinare il seguito di competenza della prefettura in merito al veicolo oggetto di sequestro, e all’applicazione della confisca.

 

Per quanto concerne il verbale di sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, è fondamentale evidenziare l’invito a ritirare il veicolo entro 10 giorni dal deposito presso il custode acquirente, facendolo sottoscrivere in maniera specifica e procedere alla pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune della depositeria del custode-acquirente dove sia realmente ricoverato il veicolo sottoposto sequestro, oltre al normale procedimento di notifica del verbale di sequestro.

 

 

 

ARTICOLO 128 E ARTICOLO 218 C.d.S. – GUIDA CON PATENTE SOSPESA

 

Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/3953/16/109/55, dell’1.6.2016, ha impartito importanti disposizioni operative in riferimento alla sanzione applicabile per il caso di conducente che circolare durante il periodo di sospensione della patente di guida.

L’articolo 128, comma 2, codice della strada, prevede nuove sanzioni per il caso di circolazione con patente di guida sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o a esame di idoneità tecnica, nei termini prescritti: in particolare, è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.

Chiunque circoli durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219, codice della strada.

Tale nuova disposizione, introdotta con la legge 120/2010, ha creato problemi di coordinamento con le sanzioni previste dall’articolo 218, comma 6, codice della strada.

La sospensione della patente ha una doppia natura:

  • in alcuni casi, si tratta di sanzione amministrativa accessoria, con funzione prevalentemente repressiva, e viene applicata in conseguenza della commissione di alcuni, specifici, illeciti amministrativi;
  • in altri casi ha natura cautelare, e si applica in presenza di situazioni di fatto che indicano o lasciano presumere che siano venuti meno i necessari requisiti previsti per la guida dei veicoli (articolo 115, codice della strada).

Per quanto concerne la sospensione della patente, quale sanzione amministrativa accessoria, viene in considerazione l’articolo 218, codice della strada, che prevede una durata predeterminata della sospensione, da parte dell’autorità amministrativa competente, in funzione della gravità del comportamento posto in essere; la sospensione quale misura cautelare, di cui all’articolo 128, codice della strada, consegue automaticamente, a seguito della mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti e cessa, sempre automaticamente, al superamento degli accertamenti con esito positivo.

Quando si applica quindi l’articolo 128 e quando invece l’articolo 218?

Le sanzioni previste dall’articolo 128, comma 2, codice della strada, si applicano, a titolo esemplificativo, nel caso di:

  • provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 186, comma 7, terzo periodo (con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 – comma 8: Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica) in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza;
  • provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 186, comma 8, in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 1,50 g/l;
  • provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 187, comma 8 (Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119) in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
  • provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 6 (Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento) in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente di guida;
  • ogni provvedimento di revisione disposto dall’ufficio provinciale della MCTC e diretto all’accertamento della permanenza dell’idoneità tecnica.

 

 

Articolo 128, c. 2, c.d.s - Revisione della patente di guida

Circolare durante la sospensione a tempo indeterminato della patente

 

Alla guida del veicolo indicato circolava nel periodo di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida

Sanzione pecuniaria: da € 164,00 a € 664,00

P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione: € 164,00

P.M.R. entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione: € 114,80

Sanzione amministrativa accessoria: revoca della patente

Le sanzioni previste dall’articolo 218, comma 6, codice della strada, si applicano, invece, nel caso di tutti i provvedimenti di sospensione della patente avente natura di sanzione amministrativa accessoria, tra i quali si evidenziano i seguenti:

  • provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lett. a), b), c), codice della strada;
  • provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187, codice della strada);
  • provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, fino all’esito dell’esame di revisione, ai sensi dell’articolo 186, comma 9 (Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8) a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore all’ 1,50 g/l. In tale caso, il provvedimento di sospensione, cautelare, non consegue alla mancata sottoposizione a visita medica, ma discende direttamente dall’accertamento del tasso alcolemico;
  • provvedimento di sospensione, cautelare, della patente di guida adottato dal prefetto, fino all’esito dell’esame di revisione, ai sensi dell’articolo 187, comma 6, codice della strada (il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento) a seguito di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Ai due ultimi casi enunciati si ritiene applicabile la più grave sanzione di cui all’articolo 218, invece della sanzione di cui all’articolo 128, pur trattandosi di provvedimenti di sospensione aventi natura cautelare, in quanto la sospensione decorre immediatamente, senza dover attendere la scadenza del termine utile per effettuare la visita medica.

 

 

Articolo 218, c. 6, c.d.s. - Sanzione accessoria della sospensione della patente

Circolazione con patente di guida (o certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) sospesa

 

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via alla guida del veicolo a motore indicato:

  • privo della patente di guida perché sospesa a tempo determinato;
  • privo della patente di guida perché ritirata precedentemente in applicazione della sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato dell’abilitazione alla guida. Si dà atto che la circolazione è avvenuta prima della notifica del provvedimento di sospensione;
  •  privo del certificato di idoneità alla guida per ciclomotore perché sospeso a tempo determinato;
  • privo del certificato di idoneità alla guida per ciclomotore perché ritirato in applicazione della sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato dell’abilitazione alla guida. Si dà atto che la circolazione avviene prima della notifica del provvedimento di sospensione.

Sanzione pecuniaria: da € 2.006,00 a € 8.025,00

P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione: non consentito

P.M.R. entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione: non consentito

Sanzione amministrativa accessoria:

  • Revoca della patente.
  • Fermo amministrativo per 3 mesi  

 

RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

L’articolo 202-bis, codice della strada, ha introdotto l’istituto della rateizzazione delle sanzioni pecuniarie, stabilendo dettagliatamente le regole applicabili.

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o piu' violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. 

Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

A tale fine, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208.

Deve, invece, essere presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinu

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