Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiLa Sig.na AX, di anni 19, residente nel ns. Comune dal 2014 in qualità di convivente con XY, si presenta chiedendo di voler scindere la scheda di famiglia, separandola dall'attuale intestatario della scheda di famiglia XY, pur rimanendo residente nel medesimo alloggio.
Le due persone coabitano da diversi anni, già da quando la Sig.na AX era minorenne e successivamente fu affidata a XY da un Tribunale. Dall'esame delle dichiarazioni anagrafiche presentate negli anni emerge che la ragazza AX (allora minorenne) non ha mai dichiarato la sussistenza di vincoli affettivi con XY. La coabitazione fra le stesse esisteva da anni in quanto la madre di AX (trasferendo la propria residenza unitamente alla figlia AX nell'abitazione di XY) dichiarava di avere vincoli affettivi con XY.
Successivamente XY e AX cambiano residenza scindendo la famiglia da quella della madre trasferendosi ad altro indirizzo e la Sig.ra XY dichiarava che il rapporto con AX era convivente per affidamento del Tribunale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se sia possibile negare la scissione della famiglia per la presenza di vincoli affettivi.
La signora AX non poteva dichiarare la sussistenza di vincoli affettivi semplicemente per il fatto che costei era minorenne al momento della costituzione della famiglia anagrafica. Non a caso tale dichiarazione era stata resa dalla madre, poi “uscita” da tale famiglia.
Ora, si tratta di valutare, alla luce delle Avvertenze e note illustrative Istat – Metodi e norme ed. 1992, come gestire la richiesta di scissione della famiglia anagrafica.
Le indicazioni dell’Istat, in realtà, sono molto succinte, ma pongono un concetto chiarissimo: “La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione”; ciò significa che, una volta dichiarati i vincoli affettivi, l’eventuale dichiarazione circa il loro venir meno non può sortire effetti ai fini della scissione della famiglia anagrafica. Il motivo di tale rigore è palese: evitare che la dichiarazione mutevole dei vincoli sia usata strumentalmente per modificare l’assetto della famiglia anagrafica rispetto ad esigenze poco nobili che nulla hanno a che fare con la regolare tenuta dell’anagrafe (motivi tributari, fiscali, assistenziali e cosi via).
Queste riflessioni sono preordinate ad inquadrare il contesto normativo ed interpretativo nel quale l’ufficiale di anagrafe è chiamato ad agire.
Premesso ciò, si ritiene ammissibile procedere all’accoglimento della richiesta di scissione della famiglia anagrafica sulla base della dichiarazione formale, che l’interessata dovrà rendere, circa la mancanza di vincoli affettivi tra la medesima e il signor XY; il signor XY dal canto suo, oltre ad essere informato con la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, dovrà rendere dichiarazione, speculare, di assenza di vincoli affettivi fra il medesimo e la sig.na AX.
Naturalmente occorre che entrambi maturino la consapevolezza che questa loro scelta non potrà essere oggetto di ripensamento.
Dr.ssa Liliana Palmieri 16 Febbraio 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2523, Sintomo QD n.2552
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
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