Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino marocchino è stato cancellato il 23-10-2019 dall'anagrafe del comune per irreperibilità accertata su istanza della ex moglie, dalla quale risulta divorziato con sentenza straniera.
Ora si presenta allo sportello chiedendo di essere iscritto nuovamente presso l’abitazione di cui risulta comproprietario con la ex moglie, la quale non accetta l’iscrizione nello stesso stato di famiglia e sembrerebbe che siano stati disposti dal Tribunale provvedimenti di allontanamento.
Il cittadino risulta titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di passaporto regolare ed afferma di esser stato “incastrato” dalla moglie che, una volta tornato in Marocco, ne aveva causato l’arresto; motivo per cui non era riuscito a rientrare in Italia.
Ora risulta ospite in una comunità del Comune di Rovigo che fornisce assistenza ai senza tetto.
Si chiede se sia possibile iscriverlo nella via fittizia dei senza fissa dimora del comune, in considerazione dei due figli e della comproprietà dell’immobile, oppure se sia più opportuna l’iscrizione a Rovigo (sempre nella via fittizia), comune in cui dimora effettivamente.
Il cittadino avrebbe due soluzioni: iscriversi nel luogo ove dimora abitualmente oppure, se non ha un luogo di dimora abituale, nel luogo di domicilio come avviene per i “senza tetto”.
Per il primo caso potrebbe anche, come suo diritto, richiedere l’iscrizione nell’abitazione di proprietà.
Ovviamente se avvenisse ciò vi saranno accertamenti, comunicazioni ai controinteressati i quali sicuramente interverranno nel procedimento dimostrando che nell’abitazione il cittadino marocchino non ha la dimora abituale.
Per il secondo caso come specificato nell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.”Nella nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recita “ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.
Inoltre l’articolo 3, comma 39, della Legge 15 Luglio 2009, n. 94, ha aggiunto un quarto comma all’articolo 2 della Legge anagrafica, prevedendo l’istituzione “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema Ina-Saia”.
In base alla nuova normativa cambiano, dunque, le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, per le quali viene introdotto l’obbligo di fornire all’ufficiale d'anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”, elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
Prima del luglio 2009, eleggere domicilio ai fini anagrafici era sempre stata una scelta libera, esclusiva e incondizionata del richiedente che fosse privo di una dimora stabile; a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non basta quindi scegliere un comune di residenza, ma occorre anche dimostrare che la scelta è motivata dalla presenza sul territorio comunale di propri “affari ed interessi” che giustifichino l’iscrizione anagrafica.
Il cittadino che richiede l’iscrizione quale senza tetto dovrà utilizzare il modello di “dichiarazione di residenza”, allegato alla circolare n. 9/2012, adattato in cui dovrà dichiarare:
1. di essere una persona senza fissa dimora, quindi di non avere una dimora stabile;
2. di avere il proprio domicilio nel comune, indicando la tipologia di affare o interesse che lo lega al territorio del comune stesso e fornendo anche all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. La terminologia con la quale si definisce il domicilio (“sede principale dei suoi affari e interessi”) è assolutamente generica, tale quindi da ricomprendere interessi di natura economica, ma anche di natura personale, sociale, culturale, ecc.
Quindi il comune competente è quello che individuerà il cittadino e in cui dimostrerà un effettivo collegamento (alias domicilio).
Il collegamento potrebbe essere l’abitazione in comproprietà con la ex moglie, la sede della comunità di Rovigo che assiste i senza tetto, ecc..
Se il luogo del domicilio coincide con luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti privati servirebbe anche il consenso alla domiciliazione da parte dei terzi interessati.
Dott. Andrea Dallatomasina 16 Febbraio 2023
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