Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiIl nostro Ente ha mantenuto nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 una quota pari a 38.000 euro, derivante sospensione della quota capitale mutui Mef a seguito dell'emergenza COVID19.
Tali somme, parzialmente, sono state utilizzate nel corso dell'anno 2022 a copertura di maggiori spese covid per la gestione dell'asilo nido comunale.
Si richiede se le somme residue possano essere applicate al bilancio di previsione 2023-2025, a copertura delle rate che sono state procrastinate, anche in assenza di approvazione del Rendiconto 2022.
L’articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/2020 ha previsto al comma 1 che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. e trasferiti al MEF è differito all'anno immediatamente successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale, ed il successivo comma 2 ha autorizzato gli enti locali ad utilizzare il conseguente risparmio di spesa per finanziare interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.
Con tale norma si è pertanto determinato nei bilanci dell'esercizio 2020 un risparmio di spesa che, stante la precisa finalità stabilita dalla legge per il suo utilizzo, ha assunto la natura di risorsa vincolata; allo stesso tempo il pagamento delle rate scadute nel 2020 dovrà essere effettuato nell'esercizio successivo all'ultimo anno previsto da ciascun piano di ammortamento.
Al riguardo si esprime l'avviso che per le suddette somme il vincolo di destinazione previsto dal sopra ricordato comma 2 dell'articolo 112 del d.l. n. 18/2020 debba continuare ad essere mantenuto, pur a seguito della avvenuta cessazione dello stato di emergenza connessa al Covid-19, mediante conservazione nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'importo non utilizzato; peraltro, considerato che tali somme, seppure vincolate, non derivano da una specifica erogazione statale ma consistono in fondi di pertinenza comunale che erano stati originariamente destinati al pagamento delle rate dei mutui MEF, il mantenimento del vincolo dovrebbe essere proseguito non oltre il termine dell'originario piano di ammortamento dei mutui in questione: nell'anno successivo l'ente sarà tenuto al pagamento delle rate relative all'anno 2020 come sopra sospese, ed in tale occasione si ritiene che la quota di avanzo vincolato fino ad allora mantenuto possa essere applicato al bilancio per assicurare la copertura della spesa corrispondente a dette rate, con ciò assicurando un utilizzo delle somme in argomento conforme alla destinazione originariamente prevista per esse.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla domanda formulata con il quesito sopra riportato può darsi risposta affermativa, nella misura in cui l'ammortamento dei mutui in questione risulti concluso nell'anno 2022; a tale utilizzo non risulta ostativa la mancata approvazione del rendiconto 2022, essendo ammessa dall'articolo 175 del TUEL la possibilità di utilizzare le quote vincolate dell'avanzo anche prima dell'approvazione del conto consuntivo, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, ed anche in caso di esercizio provvisorio (comma 3) e previa approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta (comma 3-quinquies).
17 febbraio 2023 dr. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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