Il rifiuto ad adempiere dell'ufficiale dello stato civile
L'iter amministrativo da seguire
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se è possibile istituire separati uffici di Stato Civile, in particolare per la celebrazione dei matrimoni civili fuori della casa comunale.
Questo ente vorrebbe dichiarare quale luogo di celebrazione un hotel/ristorante a gestione privata ubicato nel territorio comunale, che non presenta caratteristiche di interesse storico, architettonico o artistico.
Da quanto verificato nel massimario dello stato Civile dell’anno 2012, sembrerebbe possibile stipulare un contratto che ne preveda l'uso da parte del Comune con il vincolo della continuità temporale, ma sorge un dubbio in considerazione del fatto che il comune potrebbe usufruire di una villa storica con giardino, già adibita a luogo di celebrazione di matrimoni civili.
Il luogo di celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 106 del codice civile è la casa comunale, salvo le eccezioni indicate negli articoli 101 e 110.
Con la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007 è stata ammessa la celebrazione anche al di fuori della sede municipale purché in location di cui il comune abbia disponibilità individuati tramite apposita delibera di Giunta.
Secondo il Ministero “È ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale”, inoltre “la celebrazione del matrimonio non potrà altresì avvenire presso siti di proprietà comunale, che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperte al pubblico e caratterizzate da affollamento, a meno che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazione.”
È pertanto in uso ormai da tempo la possibilità di celebrazione anche presso strutture private.
Per i luoghi di proprietà comunale sarà sufficiente una deliberazione della Giunta Comunale che li individua come luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili.
Per le proprietà di privati l’individuazione della location deve avvenire attraverso un percorso per l'istituzione di luoghi con opportuni atti amministrativi improntati ai caratteri della trasparenza, ragionevolezza, ecc.
Occorre pertanto predisporre una deliberazione di giunta che determini i modi e i termini per l’individuazione delle strutture con procedura di evidenza pubblica, le caratteristiche delle strutture, che formalizzi il disciplinare per la partecipazione al bando delle strutture, che predisponga il contratto di comodato per l’uso gratuito da parte dell’Ente delle stesse.
L’adozione di un apposito regolamento che disciplini la celebrazione di matrimoni/unioni civili non è obbligatoria, ma potrebbe rendersi opportuna così come prevedere delle tariffe per l’uso.
La prassi ministeriale non detta criteri rigidi sulle caratteristiche dei siti individuabili, che dovranno avere una giustificazione legata alla funzionalità del territorio in cui insistono, non necessariamente legati a fattori storici o paesaggistici e non è stabilito neanche un numero minimo o massimo.
L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse dovrà contenere i requisiti della struttura e il bando potrà essere aperto per far aderire anche altre strutture nel tempo che posseggano le caratteristiche richiesti.
I criteri possono attenere alle caratteristiche dei siti in ordine alla struttura architettonica o attrattiva magari per la funzione di valorizzazione del territorio.
Per concludere l’iter amministrativo occorre trasmettere la deliberazione della Giunta Comunale che individuerà le strutture come “casa comunale” alla competente Prefettura per l’approvazione.
Non sarà necessario istituire apposito registro, nella redazione dell’atto non è necessario indicare il nominativo della struttura ma semplicemente “casa comunale”.
Dott. Andrea Dallatomasina 17 Febbraio 2023
Per i clienti Halley Ricorrente QD n.2531, Sintomo QD n.2560
L'iter amministrativo da seguire
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: