Iscrizione anagrafica per immigrazione dall'estero

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
22 Febbraio 2023

Una famiglia di algerini ha richiesto l’iscrizione anagrafica presso questo Comune.

 A luglio la moglie ha partorito ad Aversa il secondo figlio, l’unico membro della famiglia nato in Italia e senza permesso di soggiorno.

Si chiede se si debba fare un’unica iscrizione per immigrazione dall’estero per tutti i 4 membri della famiglia o se per il bambino nato in Italia sia necessario fare un’iscrizione per altri motivi.

Risposta

Le “iscrizioni anagrafiche per nascita”, devono avvenire nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre se i genitori sono iscritti in anagrafi diverse; qualora la madre resti sconosciuta l’iscrizione avviene nel comune di residenza del padre; se anche il padre è sconosciuto, il nato viene iscritto nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui è stato affidato (art. 7 del Regolamento).

I casi di iscrizione “per altro motivo” possono così sintetizzarsi:

  • iscrizione anagrafica delle persone che, per mancata denuncia della nascita o per mancato arrivo dell’atto di nascita al comune di residenza dei genitori, non siano state iscritte in anagrafe al momento della nascita e vengono iscritte a più di un anno dalla nascita;
  • iscrizione per esistenza giudizialmente dichiarata (art. 7, c. 1, lett. b del Regolamento), effettuata a seguito di una sentenza del giudice che accerta l’esistenza di una persona non iscritta in anagrafe per mancata formazione dell’atto di nascita o per precedente dichiarazione di morte presunta. La decorrenza dell’iscrizione sarà quella del passaggio in giudicato della sentenza;
  • iscrizione di minori in adozione dei quali non si deve conoscere il comune di provenienza;
  • iscrizione per ricomparsa a seguito della cancellazione per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata. Nel caso di ricomparsa di persone già cancellate per irreperibilità, il Regolamento vigente, prevede che si faccia luogo ad una nuova iscrizione che operi ex nunc, anche se ciò comporta una soluzione nella continuità dell’iscrizione anagrafica.

Il minore descritto nel caso, nato in Italia, non poteva (e non può) essere iscritto anagraficamente “per nascita” in quanto i genitori, al momento della nascita, non erano considerati regolarmente soggiornanti e non iscritti in nessuna anagrafe italiana.

Pertanto, oggi per iscriverlo anagraficamente sì dovrà creare una pratica per iscrizione “per altri motivi” a cui dovrà essere allegato il permesso di soggiorno. La decorrenza giuridica sarà la data in cui verrà resa la dichiarazione d’iscrizione anagrafica da parte dei genitori.

Gli altri componenti verranno iscritti con una pratica “per immigrazione dall’estero”.

Per completezza si comunica che il caso descritto viene preso come esempio nella “Guida alla vigilanza anagrafica” (Istat, Metodi e norme n. 48 ed. 2010, pagina 159), scaricabile liberamente dal sito https://ebiblio.istat.it/digibib/Metodi%20e%20norme/RMS2458520Ed2010N48.pdf


Dott. Andrea Dallatomasina 20 Febbraio 2023


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