Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito della Dr.ssa Elena Turci
QuesitiAll’ente pervengono molte richieste di cittadinanza iure sanguinis e di iscrizione anagrafica in questo Comune, che costituisce uno dei presupposti per poi ottenere la cittadinanza.
Nella prassi dell'ente si procede all’iscrizione anagrafica anche se la dimora delle persone richiedenti nel Comune è solo temporanea e gran parte di queste persone, una volta ottenuta la cittadinanza, si allontanano definitivamente dal Comune. Recentemente abbiamo ricevuto una richiesta di iscrizione con contratto di locazione dal 13.01.2023 la 13.04.2023 con disdetta automatica. Si ritiene che nella fattispecie non sussistono i presupposti della "dimora abituale", che rappresenta presupposto indefettibile per integrare il concetto di residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile. È noto infatti che sia la prassi amministrativa (circolari amministrative del Ministero dell’interno) che la giurisprudenza hanno precisato che la dimora abituale si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
Si chiede pertanto se in questi casi si debba procedere all’iscrizione anagrafica.
L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero che intenda richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis costituisce presupposto indispensabile per avviare l’iter procedimentale per il riconoscimento, in tal senso la Circolare K28 prevede che: “ qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
La normativa in materia ( Circolari Ministeriali 32/2007,52/2007,14/2008) subordina l’iscrizione anagrafica alla verifica della regolarità del soggiorno prevedendo che gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen debbano presentare la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri provenienti dall'area Schengen debbano dichiarare la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso, e la ricevuta di tale dichiarazione resa dagli interessati costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Quanto all’ulteriore requisito essenziale ai fini dell’iscrizione anagrafica ossia la dimora abituale, sul punto la Circolare K28 collega la competenza del procedimento in capo al Comune di dimora abituale; pertanto l’ufficiale di anagrafe dovrà valutare la documentazione riguardante la legittima occupazione dell'abitazione nella quale viene dichiarata la dimora e se sussista l'abituale e volontaria dimora in quel determinato luogo del soggetto richiedente la residenza, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della sua presenza oggettiva nell’immobile dichiarato e per l'elemento soggettivo, ossia la sua intenzione di abitarvi stabilmente in sede di accertamento. La brevità del contratto non rende la dichiarazione irricevibile ma presuppone sicuramente in fase istruttoria l’espletamento di accertamenti approfonditi che non riguarderanno unicamente la presenza dei richiedenti nell’alloggio, per la quale comunque è consigliabile disporre più accertamenti alla PM e intervallati per tutta la durata del procedimento, ma da una valutazione globale degli elementi acquisiti dal responsabile del procedimento.
È evidente che tale verifica non risulti spesso agevole, pertanto se durante la fase istruttoria non emergono elementi oggettivi su cui si possa fondare il preavviso di rigetto, perché le risultanze degli accertamenti espletatati sono positive, l'ufficiale d'anagrafe dovrà confermare l’esito positivo del procedimento.
Dott.ssa Elena Turci 20 Febbraio 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD2537, Sintomo QD2566
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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