Normativa di riferimento e la documentazione che deve essere prodotta in caso di sagre e manifestazioni che si svolgono sul suolo comunale

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
22 Febbraio 2023

Buongiorno, la presente per richiedere chiarimenti circa la normativa di riferimento e la documentazione che deve essere prodotta in caso di sagre e manifestazioni che si svolgono sul suolo comunale. Si chiede inoltre di conoscere se l'autorizzazione all'evento deve essere rilasciata dal comune oppure dalla città metropolitana nel caso in cui l'evento abbia luogo su una strada provinciale all'interno del territorio di un comune con meno di 5.000 abitanti.

Risposta

Il quesito ha carattere troppo generico per cui richiederebbe una trattazione tale da non poter essere riassunta in mero quesito. Si cercherà comunque di fornire alcuni riferimenti utili.

Ribadito che la questione da trattare sarebbe troppo lunga, si risponde subito che, in termini di azioni amministrative da seguire, molto dipende dai dettagli dell’evento. Comunque, affinché si applichi l’art. 80 T.U.LL.P.S. è necessario che vi sia uno spettacolo o un trattenimento. In genere, l’art. 80 T.U.LL.P.S. si accompagna con gli artt. 68/69 T.U.LL.P.S. Laddove, invece, vi siano anche concentrazioni di persone, ma senza uno spettacolo o trattenimento, allora l’impianto 68/80 T.U.LL.P.S. non si applicherebbe. Ciò detto, un mercato o una sagra non sono ipotesi di spettacolo ma, al loro interno, potrebbe esserci uno spazio dedicato allo spettacolo (pista da ballo e orchestra) che ricadrebbe nel campo applicativo del T.U.LL.P.S.

In Campania la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari è disciplinata dall'articolo 94 della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020. In particolare, il comma 1 di detto articolo prevede che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’interno di sagre o altre manifestazioni locali sia soggetta alla presentazione di SCIA al SUAP territorialmente competente e il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “L’attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2 ed è limitata alla durata della manifestazione ed ai locali e luoghi cui la manifestazione si riferisce”.

Ne discende che, a valle degli adempimenti legati all’autorizzazione della sagra, il soggetto che intende attuare la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito della stessa deve presentare al SUAP del Comune territorialmente competente apposita SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, allegando la notifica ai fini della registrazione al cui interno, nel riquadro relativo alla tipologia di attività, andrà selezionata la voce “Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.) non escluse dal regolamento 852/2004”.

Quindi, per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è necessario ottenere autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Se la manifestazione prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al  SUAP  come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Dal punto di vista della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e nei limiti delle informazioni fornite nel quesito, la Città metropolitana emette un nulla osta in caso di “opere” rientranti nei tratti di strade provinciali all’interno dei centri abitati, per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo è comunque di competenza del Comune. Il nulla osta viene poi trasmesso al Comune unitamente agli elaborati tecnici relativi.

Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest’ultimo dovrà provvedere a trasmettere per conoscenza alla Città metropolitana copia dell’atto rilasciato riportante le eventuali prescrizioni previste nel nulla osta “provinciale”.

Esistono, poi, ulteriori aspetti da tenere in considerazione e che attengono al particolare tipo di evento che si vuole organizzare, con riferimento ad esempio alla presenza di un palco o una pedana, all’affluenza o capienza, alla presenza di animali, all’impatto acustico, agli obblighi in materia di safety e agli aspetti sanitari.

Si ricorda, infine, che, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 41 così recita: “1. L'attività' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti ((dal comma 6 dell'articolo 71)) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.


20 febbraio 2023                                                          F.to Avv. Elena Conte


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