Cancellazione di richiedenti protezione internazionale con forma abbreviata

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
23 Febbraio 2023

A questo ente giunge dalla Prefettura di Roma una comunicazione avente ad oggetto la cessazione delle misure di accoglienza per stranieri ospiti di un centro di accoglienza ubicato nel nostro Comune ai sensi degli artt. 9 comma 4-bis, 14 comma 4 e 8 comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015 e ss.mm.ii.

Si chiede se sia possibile procedere alla cancellazione con la procedura abbreviata prevista dall'art. 8 del D.L. 13/2017 oppure se sia necessario seguire un iter differente.

Risposta

Le norme citate dalla comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Roma disciplinano l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ma non fanno alcun riferimento alla cancellazione dei predetti soggetti, come si può constatare di seguito:

Art. 9 comma 4-bis D.Lgs. n. 142/2015 «Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il  richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture  del Sistema di accoglienza e integrazione di  cui  all'articolo  1-sexies del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 ((, del presente  decreto)). Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria».

Art. 14 comma 4. D.Lgs. n. 142/2015 «Le misure di accoglienza  sono  assicurate  per  la  durata  del procedimento di  esame  della  domanda  da  parte  della  Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino  alla  scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e  successive  modificazioni,  il  ricorrente,  privo  di  mezzi sufficienti ((...)), usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato  a  rimanere  nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4,  del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25.  Nei  casi  di  cui all'articolo 35-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, fino alla  decisione  sull'istanza  di  sospensione,  il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova».
Art. 8 comma 3. D.Lgs. n. 142/2015 «L'accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale  e' assicurata, nei limiti dei posti  disponibili,  nelle  strutture  del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.))».

La norma che disciplina la cancellazione con modalità specifica e più rapida rispetto alle fattispecie di cancellazione previste dall'art. 11 comma 1 d.P.R. n. 223/1989 è contenuta nell'art. 5-bis comma 3 D.Lgs.  n. 142/2015, come modificato dal D.L. 130/2020: «La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato».

Pertanto, se nei casi oggetto della comunicazione della Prefettura di Roma si configura l'ipotesi della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato (molto più probabile l'ipotesi della revoca), il responsabile della convivenza (ossia del centro di accoglienza) deve inviare specifica comunicazione all'ufficiale di anagrafe, il quale deve provvedere alla cancellazione ai sensi dell'art. 5-bis comma 3 D.Lgs. n. 142/2015, previo invio della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Se, invece, non si configura tale fattispecie, la cancellazione potrà essere disposta solo ed esclusivamente se si è verificata una delle ipotesi di cancellazione previste dal citato art. 11 comma 1 del d.P.R. n. 223/1989, (Art. 11 d.P.R. n. 223/1989: «1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento all'estero dello straniero;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni».


Dr.ssa Liliana Palmieri 21 Febbraio 2023


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