Variazione del nome prima del cambio di residenza

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
24 Febbraio 2023

Si chiede se, in seguito all’adozione ex art.44, è possibile effettuare la variazione del nome prima del cambio di residenza o se sia necessario prima variare quest’ultima (attualmente risulta ancora residente con la madre biologica) e poi apporre il nuovo cognome.

Risposta

Il Tribunale per i Minorenni trasmette la sentenza, una volta passata in giudicato, all’ufficiale di stato civile del luogo di residenza dei genitori adottanti.

L’ufficiale di stato civile che la riceve la trascrive per riassunto (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera g) del dPR 3 novembre 2000, n. 396) in Parte II - Serie B dei registri di nascita, utilizzando la formula 193 del DM 5 aprile 2002.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera a) del dPR 3 novembre 2000, n. 396, l’ufficiale di stato civile deve effettuare l’annotazione dell’adozione sull’atto di nascita del minore utilizzando la formula 123 del DM 5 aprile 2002, espressamente prevista per l’adozione nei casi particolari.

Formula 123 - Annotazione di adozione ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, e 49, primo comma, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

“... (nome e cognome) è stato(a) adottato(a) da ... ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184 (provvedimento del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ... trascritto nei registri di nascita del Comune di ... anno ... parte ... serie ... n. ...) e pertanto assume il cognome di (ai sensi dell'art. 299 del codice civile l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio)

L’ufficiale dello stato civile deve poi provvedere alla comunicazione all’ufficiale d’anagrafe dell’avvenuta adozione, comunicando la decorrenza dell’adozione e dei suoi effetti sia sul cognome che, eventualmente, sulla cittadinanza. Per quanto riguarda la problematica del cognome, l’ufficiale di stato civile si deve attenere al contenuto della sentenza del Tribunale.

Con tale adozione non si interrompono i legami giuridici con la famiglia di origine: ecco perché mantiene anche il suo cognome della famiglia biologica. Nel rilascio dell’estratto di nascita dell’adottato, si devono indicare i genitori biologici, e riportare l’annotazione di adozione non legittimante (Formula 123) con l’indicazione dei genitori adottivi: tale forma di adozione non è segreta, per cui non operano i divieti di cui all’articolo 28 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Se il minore è straniero diventa italiano, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Dovrà essere redatta l’attestazione sindacale di acquisto automatico della cittadinanza italiana (ai sensi dell’articolo 16 – comma 8 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572, che deve essere trascritta nei registri di cittadinanza con la formula 193, ed annotata sull’atto di nascita del minore con la formula 140- sexies.

Formula 193 - Trascrizione chiesta da una pubblica autorità (art. 12 DPR 396/2000)

Oggi ... io sottoscritto(a) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) ho ricevuto da ... (indicare la pubblica autorità mittente) la richiesta in data ... di trascrivere ... (specificare tutte le indicazioni che valgano ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l’autorità di provenienza) di cui mi ha trasmesso copia.

Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue: ...

Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro, la richiesta di trascrizione e la copia del documento trascritto.

 

Formula 140-sexies - Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana (art. 16, c. 8, dPR 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, c. 1, lettera i), dPR 396/2000)

 “Con atto del ... (indicare l’Autorità che ha effettuato l’accertamento) in data …… n. ….. ha attestato che (nome e cognome) è (o non è) cittadino(a) italiano(a)

Per quanto riguarda il rapporto di parentela, come detto in precedenza, non si interrompono i rapporti di filiazione pre esistenti con i genitori naturali del bambino, come invece avviene nell'adozione legittimante.

Quando rescritto è l’iter per la corretta gestione di un caso di adozione non legittimante, ex. articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Per quanto riguarda il cambio di residenza del minore non vi sono particolari situazioni da attendere. Pertanto se ora il minore abita stabilmente presso l’abitazione del vostro territorio può tranquillamente subire una mutazione di residenza fin da subito, con il cognome “vecchio” e poi modificherà nel cognome “nuovo”.


Dott. Andrea Dallatomasina 23 Febbraio 2023


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