Le novità della riforma fiscale: decreto Correttivo-bis (d. lgs. n. 81/2025) in Gazzetta Ufficiale
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81
FISCO OGGI – 23 febbraio 2023
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Il decreto milleproroghe è legge le ultimissime in materia di Fisco
23 Febbraio 2023
Dopo il via libera del Senato, è arrivato anche quello della Camera. Rispetto al testo originario, il provvedimento ora convertito presenta diverse interessanti novità
Rinviata al 31 marzo la scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni. Sospesi fino al 31 ottobre i termini previsti dalla disciplina “prima casa”. Sono alcuni dei differimenti arrivati dall’esame parlamentare del Dl 198/2022 (Atto Camera 888).
Alla versione di partenza del provvedimento (vedi “Decreto Milleproroghe in GU, più tempo per la dichiarazione Imu”), durante l’iter di conversione sono state apportate rilevanti modifiche e introdotte importanti novità, tali da fargli assumere l’aspetto di un vero e proprio decreto omnibus (dagli iniziali 24 articoli suddivisi in 149 commi si è passati, dopo l’esame del Senato, a 45 articoli suddivisi in 354 commi).
Già l’articolo 1 del Ddl di conversione si è arricchito di una serie di commi, che rispettivamente: abrogano il Dl 4/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”), confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza e facendo confluire quelle misure nel nuovo comma 8-bis dell’articolo 4 del “Milleproroghe” (comma 2); prorogano di due mesi i termini, quando non ancora scaduti, per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge delega 86/2019 in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); fissano al 31 maggio 2023 il termine per adeguare la normativa nazionale al regolamento Ue sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (comma 4); spostano dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l’esercizio della delega in materia di disabilità (comma 5); fanno slittare dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l’esercizio della delega per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo (comma 6); differiscono di un anno, dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024, il termine per l’emanazione dei decreti legislativi delegati in tema di sostegno e valorizzazione della famiglia (comma 7); allungano di cinque mesi, dal 27 febbraio al 27 luglio 2023, il termine per la mappatura delle concessioni di beni demaniali, vietando agli enti proprietari di emanare bandi di assegnazione prima dell’adozione dei relativi decreti legislativi (comma 8); concedono ulteriori quattro mesi, dal 25 agosto al 25 dicembre 2023, per esercitare la delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili (comma 9).
Tornando ai contenuti fiscali presenti nel “Milleproroghe”, nello schema che segue segnaliamo le sole novità introdotte durante il passaggio parlamentare, oggi approvate in via definitiva.
Art. 1 (modificato) |
Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004; articolo 6, comma 1, lettera e-bis, Dpr 380/2001). È in tal senso modificata la disposizione dettata dal “decreto Aiuti ter” (articolo 40, comma 1, Dl 144/2022), che l’aveva riconosciuta fino al 31 dicembre 2022, termine che già l’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 815, legge 197/2022) aveva spostato in avanti, fino al 30 giugno 2023 (comma 22-quinquies – nuovo). |
Art. 3 (modificato) |
Per i soggetti rientranti nelle categorie con i requisiti per accedere con priorità alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp, giovani con meno di 36 anni – articolo 1, comma 48, lettera c, legge 147/2013) e con Isee non superiore a 40mila euro, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, è estesa fino al 30 giugno 2023 la norma che ha elevato all’80%, rispetto all’ordinario 50%, la garanzia massima concedibile dall’apposito Fondo statale. La disposizione, introdotta dal “decreto Sostegni bis” (articolo 64, comma 3, Dl 73/2021) con scadenza 30 giugno 2022, era già stata prorogata un paio di volte, per ultimo dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 74, lettera b, legge 197/2022) fino al 31 marzo 2023 (comma 10-bis – nuovo). |
Art. 3-bis (nuovo) |
Modificate alcune delle disposizioni di “tregua fiscale” introdotte dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023). Nel dettaglio, gli interventi riguardano:
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Art. 4 (modificato) |
Novità per il credito d’imposta attribuito ai policlinici universitari non costituiti sotto forma di azienda con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture che svolgono attività di ricerca e didattica (articolo 25, comma 4-duodecies, Dl 162/2019 – vedi “Bonus policlinici, domande online, destinatario il ministero della Salute”): per il 2023, il bonus è riconosciuto anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa e non soltanto, come disponeva la norma originaria, per quelle esercitate non in regime d’impresa. La concessione del beneficio è subordinata all’autorizzazione Ue sulla disciplina degli aiuti di Stato (comma 8-quater – nuovo). |
Art. 9 (modificato) |
In attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore, è differito di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per l’applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 101, comma 2, Dlgs 117/2017). Tali soggetti, entro quello stesso termine, potranno modificare i propri statuti per adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (comma 3-bis – nuovo). |
Art. 12 (modificato) |
Più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali (vedi “Il Fisco nella legge di bilancio – 2. Bonus Industria 4.0, la nuova mappa”). Il bonus – disponeva la norma originaria – spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo). |
Art. 15 (modificato) |
Differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, ossia il credito d’imposta del 20% riconosciuto agli operatori di quel settore a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto, nel terzo trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio di quelle attività (articolo 7, Dl 115/2022); lo stesso termine vale anche per coloro ai quali il credito è stato eventualmente ceduto. I beneficiari dell’agevolazione, entro il 16 marzo 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora sfruttato, l’importo del credito maturato nel 2022. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma (comma 1-quinquies – nuovo). |
Art. 15-bis (nuovo) |
Con alcune modifiche all’articolo 35 del Dlgs 504/1995 e la sostituzione del comma 986, articolo 1 della legge 234/2021, si introducono alcune novità per il 2023 in materia di tassazione della birra:
L’accisa sulla birra immessa in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, versata in misura maggiore rispetto alle riduzioni ora disposte, può essere chiesta a rimborso, presentando all’Agenzia delle dogane e dei monopoli apposita istanza per l’accredito a scomputo dei successivi versamenti di accisa; la domanda va prodotta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. |
Art. 16 (modificato) |
Nell’ambito del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di una serie di norme della riforma in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (Dlgs 36/2021), è stato specificato, relativamente al trattamento tributario dei compensi dei lavoratori dell’area del dilettantismo, che la quota esclusa dalla base imponibile Irpef, anche per il periodo d’imposta 2023, è comunque pari a 15mila euro (fino allo scorso anno l’esenzione si fermava a 10mila euro), sebbene l’applicazione del nuovo inquadramento fiscale scatti a metà anno. Ricordiamo che, per quanto riguarda i compensi eccedenti la franchigia, la vecchia disciplina prevedeva, oltre i 10mila euro esenti, l’assoggettamento di una prima quota (20.658,28 euro) a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (più addizionali regionale e comunale) e l’applicazione della tassazione ordinaria sulla parte restante; invece, la nuova disciplina (articolo 36, comma 6, Dlgs 36/2021), dopo i 15mila euro esenti, dispone da subito l’applicazione della tassazione ordinaria (lettera a-bis, comma 1 – nuova). |
Articolo 22-bis (nuovo) |
Per l’anno 2023 è posticipato di un anno, al 1° gennaio 2024, il termine per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito internet) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria). L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro; passati 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria, scatta la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (articolo 1, comma 125-ter, legge 124/2017). |
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
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