Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiA causa delle abbondanti nevicate di fine gennaio l'ufficio tecnico ha redatto un verbale di somma urgenza con una perizia giustificativa che abbiamo approvato in giunta. Ho visto che entro 30 giorni dalla giunta dobbiamo riconoscere il debito fuori bilancio. Come fonte di finanziamento del debito posso dire che userò l'avanzo libero di amministrazione a seguito di approvazione del rendiconto 2022? Oppure devo subito fare la variazione e trovarle subito le risorse? Nel caso le dovessi trovare subito andrebbe bene applicare avanzo vincolato derivante dall'alienazione di un immobile? Cmq con delibera di Giunta del 31 abbiamo approvato l'avanzo presunto.
Nel caso non andasse bene coprirlo con l'avanzo che avrò ma devo trovare subito una fonte di finanziamento, posso usare l'avanzo vincolato derivante da un'alienazione avvenuta nel 2022?
Mentre le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate anche prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (articolo 187, comma 3, del TUEL), la quota destinata agli investimenti e la quota libera del risultato di amministrazione sono utilizzabili solamente a seguito della approvazione del rendiconto (articolo 187, commi 1 e 2, del TUEL).
Poiché la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto volta a garantire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, deve obbligatoriamente indicare le risorse necessarie al finanziamento della corrispondente spesa, individuandole tra le fonti di finanziamento consentite dall’ordinamento (Corte dei conti della Liguria, deliberazione n. 25/2021), non appare possibile finanziare la spesa in questione con riferimento alla quota libera dell'avanzo di amministrazione se non dopo la avvenuta approvazione del rendiconto.
Nemmeno appare percorribile l'ipotesi di ricorrere alla applicazione di ""… avanzo vincolato derivante dall'alienazione di un immobile …"": al riguardo si osserva quanto segue:
a) se, come indicato nel quesito, trattasi di avanzo vincolato (evidentemente vincolato ad una finalità diversa dal debito che si intende riconoscere), non ne risulta consentito l'utilizzo per una finalità diversa da quella per la quale è stato a suo tempo costituito il vincolo;
b) ad analoga conclusione si perviene se, trattandosi di avanzo ""… derivante dalla alienazione di un immobile …"", dovesse trattarsi non di avanzo vincolato ma destinato agli investimenti: anche in questo caso non sarebbe possibile impiegare tali risorse per la copertura del debito fuori bilancio in quanto tale tipologia di avanzo risulta utilizzabile con provvedimento di variazione solamente a seguito della approvazione del rendiconto (paragrafo 9.2.11 del principio contabile applicato n. 4/2).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di assicurare la copertura finanziaria della deliberazione di riconoscimento del debito da adottare prima della approvazione del rendiconto, appare necessario reperire risorse diverse da quelle sopra ipotizzate.
24 febbraio 2023 dr. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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