Risposta al quesito del Dr. Matteo Barbero
QuesitiL'ente ha aderito alle misure PNRR per la digitalizzazione e alla Legge 160/2019
1) i fondi per la digitalizzazione non sono stati utilizzati nel 2022 ma reimputati nel 2023- si deve procedere a compilare il prospetto excel? I fondi legge160/2019 sono stati attribuiti all'UTC:
Chi deve compilare il prospetto excel? il responsabile UTC (referente PNRR) o il ragioniere (già accreditato su con.te)?
Inoltre: il ragioniere può delegare il responsabile UTC quale responsabile invio dati contabili?
La risposta dipende dall’organizzazione che l’ente si è dato rispetto al Pnrr. La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29/2022 ha chiarito che “L’aver assunto formalmente l’impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall’aver accettato un finanziamento per un progetto del Pnrr impone all’ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l’opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del Pnrr nel rispetto del cronoprogramma”.
L’esigenza di definire un assetto organizzativo ottimale non nasce ovviamente con il Pnrr, ma è riemersa in conseguenza del carattere innovativo di quest’ultimo, che si configura come un piano di performance (e non meramente di spesa) caratterizzato quindi dall’imposizione di milestones e target da raggiungere entro scadenze prefissate. Non a caso, il tema è all’attenzione, oltre che, come detto, delle amministrazioni centrali, anche degli organi di controllo interno (revisori) ed esterno (Corte dei conti).
Un primo ambito di riflessione riguarda la scelta se istituire un ufficio ad hoc dedicato alla gestione del Pnrr o se prevedere un semplice coordinamento fra uffici diversi. La prima soluzione facilità un approccio verticale, ma si scontra in molti casi con l’eterogeneità degli interventi da gestire (che possono toccano ambiti diversi, corrispondenti alle 6 missioni del Pnrr). Al contrario, la seconda soluzione potrebbe rendere problematica la chiara definizione delle responsabilità, anche prevedendo un ruolo direzionale unico (in capo al segretario o al direttore generale). La Corte dei conti, nelle prime verifiche condotte su campioni di enti, ha mostrato di prediligere la prima soluzione (ufficio unico), che come vedremo subito è però opportuno accompagnare ad una puntuale analisi dei processi (necessaria anche laddove si opti per la seconda soluzione).
Indipendentemente dal modello prescelto, a nostro parere è fondamentale mappare in modo puntuale (ovvero per ogni singolo intervento Pnrr) le fasi procedimentali e sub-procedimentali, associando a ciascuna un ufficio responsabile ed identificando i provvedimenti ad essa associati.
In mancanza di un’organizzazione definita ad hoc, non resta che fare riferimento a quella generale, per cui si ritiene che i dati richiesti dalla Corte vadano forniti dal responsabile dell’ufficio cui sono assegnati, indipendentemente da chi li trasmette materialmente.
Dr. Matteo Barbero 24/02/2023
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