Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn data 1.12.2022 il sindaco ha presentato le proprie dimissioni.
Si chiede se è possibile riconoscere al vicesindaco, per il periodo durante il quale ha ricoperto le funzioni di sindaco fino alla nomina del commissario, l’indennità di carica riservata dalla legge al sindaco.
Secondo un parere della Corte dei Conti, “Il richiamo all’esercizio di funzioni vicarie, con conseguente diritto all’indennità di sindaco, presuppone l’individuazione delle ipotesi in cui tali funzioni vengono effettivamente svolte, giustificando l’erogazione della ridetta indennità (in luogo di quella ordinaria, attribuibile per l’esercizio delle sole funzioni di vice sindaco). In tale direzione vanno richiamate le fattispecie indicate dall’art. 53, comma 1, del TUEL (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco) e la sospensione prevista dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012, già valorizzate dal Consiglio di Stato nel parere n. 501/2001” (Corte dei Conti, Sez. Liguria, del. n. 76/2014).
Infatti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, TUEL le funzioni vicarie del vicesindaco ricorrono solo in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, ma non nel caso di dimissioni, per cui in base al brocardo “ubi lex voluti dixit, ubi noluti tacuit”, in quest’ultimo caso non operano e, pertanto, non ricorre il diritto all’erogazione dell’indennità di carica del sindaco.
L’art.53 del Testo Unico degli Enti locali sancisce, infatti, che le dimissioni del sindaco e della Giunta diventano effettive a partire da 20 giorni dalla data della loro comunicazione o di presentazione al consiglio comunale. Durante questi 20 giorni, la Giunta e il Consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione. Una volta trascorso questo periodo, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e tutte le cariche politiche cessano.
Durante le dimissioni del sindaco, quindi, il vicesindaco svolge piuttosto che una vera e propria reggenza, come nei casi anzidetti, una ordinaria attività di supplenza. In questo senso, anche nel parere del Min. Interno del 2.3.21 si distinguono i casi di assenze temporanee da quelli di assenze definitive, ammettendo l’indennità del sindaco in favore del vicesindaco solo per queste ultime.
27 febbraio 2023 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2498, sintomo n. 2571
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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