Occupazione sine titulo di un immobile in assenza di provvedimento di esproprio. Responsabilità solidale tra amministrazione e altri soggetti in caso di occupazione illegittima
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede come contabilizzare correttamente lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui all'art.1 commi 822-823 della legge di bilancio 2023 riferite ad interventi conclusi, finanziati in anni precedenti con risorse regionali.
Si precisa che la Regione ha autorizzato lo svincolo, il rendiconto della gestione e 2022 è stato già approvato in giunta e che l'ente è in esercizio provvisorio.
Lo svincolo delle quote vincolate va disposto in occasione del rendiconto, in particolare in occasione di approvazione del relativo schema da parte della giunta comunale: il comma 822 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) recita testualmente "" … In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni """.
Poiché detto schema risulta già approvato dalla giunta sarà necessario modificarne le risultanze, come di seguito specificato, e la giunta dovrà procedere ad una nuova approvazione dello stesso, in sostituzione di quello precedentemente approvato: tale nuovo documento, su cui dovrà essere acquisito il parere dell'organo di controllo, sarà quindi oggetto dell'esame del consiglio comunale.
Si precisa peraltro che il comma 823 della suddetta legge n. 197 demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la fissazione delle modalità applicative del citato comma 822; fatte salve eventuali prescrizioni che potranno essere stabilite da detto decreto, tutt’ora da emanare, si ritiene che le modalità di contabilizzazione possano essere definite come di seguito specificato.
L’importo da svincolare, attualmente ricompreso sotto la voce “Parte vincolata” (lettera “C”) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, va detratto da tale voce con ciò determinando un incremento di pari importo del Totale parte disponibile (lettera “F” del prospetto dimostrativo); a tal fine nel modello a/2, concernente l’elenco analitico delle risorse vincolate, l’importo da svincolare andrà esposto - nella riga corrispondente alla somma erogata dalla Regione e risultante nella colonna (a) intestata ""Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022"" - nella colonna (f) intestata “” Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)””.
Per quanto riguarda poi il concreto utilizzo delle somme così svincolate, dovrà essere applicata al bilancio la quota di avanzo libero costituita dalle risorse svincolate, per finanziare le tipologie di spesa espressamente consentite per i comuni dal comma 822 (copertura dei maggiori costi energetici e contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche).
25 febbraio 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4517, sintomo n. 4567
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 10 giugno 2025
presentata dal dott. Giustino Goduti
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