Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Luigi Oliveri
QuesitiNelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile, si chiede se è possibile effettuare la reperibilità?
L’articolo 66, comma 3, del Ccnl 16.11.2022 si è limitato a disporre che “Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio”. Le parti non hanno citato l’istituto della reperibilità.
Si tratta di una lacuna che sarebbe stato meglio evitare, vista l’incertezza potenzialmente generabile dall’assenza di disciplina specifica.
Per rispondere occorre analizzare la normativa. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del Ccnl 21.5.2018, “In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti”. Dunque, l’istituto della reperibilità presuppone necessariamente lo svolgimento di attività in presenza. Detta attività, per altro, va svolta necessariamente oltre l’orario di servizio: lo si evince indirettamente dal comma 5 del richiamato articolo 24: “L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato”.
Così stando le cose, è evidente la non conciliabilità tra lavoro agile e reperibilità. Infatti, il lavoro agile è costruito su due distinte fasce:
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente;
b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 29, comma 6, del presente CCNL a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
La chiamata per reperibilità nella maggior parte dei casi non potrebbe che ricadere, allora, proprio nella fascia di inoperabilità, nella quale, tuttavia, è vietata qualsiasi prestazione lavorativa.
E’ da concludere, dunque, per coerenza del sistema, che la reperibilità non può cadere in giornate nelle quali la prestazione lavorativa sia svolta in modalità agile.
dott. Luigi Oliveri 2 marzo 2023
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5512 sintomo n. 5621
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: