Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente dal 01 febbraio 2023 usufruisce del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità in modalità frazionata. In particolare il suo orario lavorativo è dalle 8:00 alle 14:00 su 6 giorni (dal lunedì al sabato). La dipendente usufruisce del congedo a giorni alterni, recandosi al lavoro soltanto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Si chiede:
- devo conteggiare la domenica come giorno di congedo straordinario?
- nel caso in cui il martedì fosse giorno di “festa” deve essere conteggiato come giorno di congedo straordinario?
- nel caso in cui il sabato sia in malattia e il lunedì riprenda a lavorare devo conteggiare la domenica come giorno di congedo?
- nel caso in cui il lunedì prenda un giorno di ferie ovvero altro tipo di congedo, devo conteggiare la domenica come giorno di congedo?
Relativamente al computo dei giorni di congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 66814 del 08 ottobre 2021, ha fornito indicazioni specifiche sui criteri per il calcolo dei giorni festivi o non lavorativi.
In generale, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo; analogamente nell’ipotesi in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.
Al contrario, se due differenti frazioni di congedo straordinario sono intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, vengono computati come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
Pertanto, in relazione alla fattispecie esposta nel quesito:
È utile ricordare, in conclusione, che la finalità principale del congedo straordinario sia conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell’attività amministrativa con quelle private e personali dei lavoratori, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all’assistenza del disabile. Tuttavia, è importante operare un bilanciamento di interessi, con una programmazione dei permessi che tenga conto del disagio organizzativo scaturente dalle assenze sistematiche dal servizio, scongiurando la possibile reiterazione da parte del dipendente di condotte sostanzialmente elusive dei principi e della ratio della norma.
dott. Angelo Maria Savazzi 2 marzo 2023
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5513 sintomo n. 5622
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministero dell’Interno - Comunicato del 30 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: