Congedo biennale per assistenza alle persone con disabilità

Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
06 Marzo 2023

Una dipendente dal 01 febbraio 2023 usufruisce del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità in modalità frazionata. In particolare il suo orario lavorativo è dalle 8:00 alle 14:00 su 6 giorni (dal lunedì al sabato). La dipendente usufruisce del congedo a giorni alterni, recandosi al lavoro soltanto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Si chiede:

- devo conteggiare la domenica come giorno di congedo straordinario?

- nel caso in cui il martedì fosse giorno di “festa” deve essere conteggiato come giorno di congedo straordinario?

- nel caso in cui il sabato sia in malattia e il lunedì riprenda a lavorare devo conteggiare la domenica come giorno di congedo?

- nel caso in cui il lunedì prenda un giorno di ferie ovvero altro tipo di congedo, devo conteggiare la domenica come giorno di congedo? 

Risposta

Relativamente al computo dei giorni di congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 66814 del 08 ottobre 2021, ha fornito indicazioni specifiche sui criteri per il calcolo dei giorni festivi o non lavorativi.

In generale, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo; analogamente nell’ipotesi in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

Al contrario, se due differenti frazioni di congedo straordinario sono intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, vengono computati come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

Pertanto, in relazione alla fattispecie esposta nel quesito:

  • La domenica non deve essere computata nei giorni di congedo straordinario dal momento che la lavoratrice riprende servizio il lunedì;
  • si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione; nel caso in cui il martedì fosse un giorno festivo, non si considera nel conteggio dei giorni di congedo, dal momento che la lavoratrice è al lavoro il giorno precedente (lunedì) e riprende il servizio il giorno successivo (mercoledì);
  • la Circolare del DPF n. 1 del 2012, al punto 3, lett. b), specifica quanto segue: “Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio.” Pertanto, nel caso in cui il sabato la dipendente sia in malattia e il lunedì riprenda a lavorare, la domenica va esclusa dal computo, perché la malattia è equiparata alla ripresa di attività lavorativa, tanto più che il lunedì fa seguito l’effettiva ripresa del servizio.
  • Infine, come già precisato in premessa, le ferie o altro tipo di congedo che intervallano due differenti frazioni di congedo straordinario comportano il computo della domenica; dunque, nel caso in cui la dipendente prenda il lunedì come giorno di ferie ovvero altro tipo di congedo, la domenica va computata.

È utile ricordare, in conclusione, che la finalità principale del congedo straordinario sia conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell’attività amministrativa con quelle private e personali dei lavoratori, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all’assistenza del disabile. Tuttavia, è importante operare un bilanciamento di interessi, con una programmazione dei permessi che tenga conto del disagio organizzativo scaturente dalle assenze sistematiche dal servizio, scongiurando la possibile reiterazione da parte del dipendente di condotte sostanzialmente elusive dei principi e della ratio della norma.


dott. Angelo Maria Savazzi    2 marzo 2023


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