Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiAbbiamo ricevuto dal Consolato di Rosario (Argentina) la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita e dell’atto di matrimonio di un cittadino al quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
In allegato il Consolato ha allegato anche la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita della moglie del cittadino (il matrimonio è stato celebrato nel 1980 in Argentina) con attestazione di acquisto della cittadinanza jure matrimoni ai sensi dell'art.10 legge 555/1912 non avendo, la moglie, rinunciato alla cittadinanza italiana ai termini dell'art.7 legge 123 /1983.
Si chiede se sia legittimo il riconoscimento jure matrimoni sopra esposto, a nostro avviso in contrasto con quanto disciplinato dall’art. 5 della l.91/1992.
La locuzione latina "Tempus regit actum" (il tempo regola l'atto), usata in diritto, esprime un principio-guida del nostro ordinamento, in base al quale ciascun fatto o atto, giuridicamente rilevante, deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica o si è verificato.
La normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572.
Fino all’entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell’entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992).
L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine."
L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l’illegittimità dell’articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell’interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto rimase vigente fino all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie argentina del cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto nel 1980, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro-tempore vigente.
La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimonio.
Dott. Andrea Dallatomasina 6 Marzo 2023
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Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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