Pubblicazione dei rapporti/dichiarazioni allegati dai fornitori alle offerte

Risposta al quesito del Dr. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
08 Marzo 2023

L'Art. 47 dl 77/2021, al comma 9 dice che:

"9. I rapporti e le relazioni previste dai ((commi 2, 3 e 3-bis)) sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale. "

In quale sezione di Amministrazione Trasparente vanno pubblicati i rapporti/dichiarazioni allegati dai fornitori alle offerte? In che modo devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri o altro ministero?

Risposta

I documenti oggetto del quesito, poiché inerenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, vanno pubblicati nell’ambito della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” e ricollegati alla specifica procedura cui si riferiscono.

Ciò è confermato anche da ANAC che, nel PNA 2022, nel revisionare e sostituire la suddetta sotto-sezione di I livello al fine di adeguarla alla normativa aggiornata e agli orientamenti più recenti, ha incluso espressamente tali documenti tra quelli oggetto di pubblicazione, come risulta dal relativo allegato 9 al predetto piano che si riporta di seguito:

 

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,  compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 47, c.2, 3,  9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC


Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)

Tempestivo

Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)

Tempestivo

 

Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati, non sono state rinvenute indicazioni specifiche da parte del Ministero competente in merito alle modalità di attuazione delle stesse, nemmeno nelle linee guida emanate in materia (Decreto 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”) le quali, con con una disposizione che ricalca sostanzialmente il contenuto della norma richiamata nel quesito, al paragrafo 10 prevedono che “I medesimi documenti sono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità”.

In mancanza di indicazioni, si possono ritenere applicabili le disposizioni generali di cui all’art. 47 CAD (D.Lgs. n. 82/2005), secondo cui “Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche  amministrazioni avvengono  mediante  l'utilizzo  della   posta   elettronica   o   in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento amministrativo una volta che ne sia  verificata  la  provenienza.  Il documento   può essere,   altresì,   reso   disponibile    previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso”, e all’art. 48 CAD (“La trasmissione telematica di comunicazioni che  necessitano  di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre  soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida…”).

SI precisa, da ultimo, che per ciò che riguarda il monitoraggio affidato ad ANAC in merito all’adozione dei requisiti e dei criteri premiali in discussione, anch’esso previsto dal già citato paragrafo 10 delle suddette Linee Guida (“Con provvedimento dell’ANAC sono individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47”), l’Autorità ha emanato la relativa disciplina attuativa con la deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022.


Avv. Alessandro Rizzo   07/03/2023


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