Veti in merito all'iscrizione o mutazione anagrafica

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
09 Marzo 2023

Una signora chiede l’iscrizione anagrafica presso il comune per la cugina, la quale attualmente risulta regolarmente residente presso un alloggio popolare sito in altro comune ma, avendo problemi psichici, è stata ricoverata presso un centro accoglienza per persone con disabilità sito in questo comune.

La struttura nega la possibilità di trasferire in questo luogo la residenza della signora, pertanto si chiede se l’unica soluzione per mutare la residenza della cittadina sia l’iscrizione come senzatetto in via fittizia. 

Risposta

Nessuno ha il potere di porre veti circa l’iscrizione o la mutazione anagrafica di una persona, essendo riservato alla legge (e solo alla legge) il potere di stabilire i criteri ed i requisiti per l’iscrizione, la mutazione e la cancellazione anagrafica. La disciplina anagrafica, contenuta nella legge n. 1228/1954 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 223/1989, rappresenta infatti l’espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia anagrafica (cfr. art. 117 Cost.).

Ciò premesso, questa signora può essere iscritta come senza fissa dimora se e solo se si trova nella condizione di senza fissa dimora; tuttavia, non mi sembra proprio che ricorra questa fattispecie. Nel caso specifico, peraltro, non si configura una ipotesi di abusivismo, circostanza al ricorrere della quale, pur di garantire il diritto alla iscrizione anagrafica anche degli occupanti abusivi, si è fatta avanti la possibilità di procedere alla loro iscrizione (o mutazione) avvalendosi appunto delle regole per l’iscrizione delle persone senza fissa dimora.

Si dovrà, invece, valutare se questa persona è ospite del centro di accoglienza in qualità di convivente per motivi di cura, nel qual caso deve essere iscritta come dimorante abitualmente, anche d’ufficio, oppure se è ricoverata per motivi di cura, esattamente come accade per chi è ricoverato in ospedale, nel qual caso deve essere rispettato il limite dei due anni dall’ingresso, prima di procedere alla mutazione anagrafica, come disposto dall’art. 10-bis d.P.R. n. 223/1989.

Molto spesso, anzi troppo spesso, i responsabili di strutture di accoglienza del tipo di quelle indicate nel quesito frappongono ostacoli alla registrazione anagrafica delle persone che fanno ingresso in queste strutture e che sono destinate a restare a lungo in tali strutture, che hanno anche la finalità di curare gli ospiti, ma che presentano tutte le caratteristiche della convivenza anagrafica, esattamente come accade per le case di riposo, le case protette e così via.

In sostanza, si tratta di capire se questa persona ha fatto ingresso nella struttura per un ciclo terapeutico, al cessare del quale tornerà a casa (come accade a coloro che vanno in ospedale, clinica ecc.) oppure se questa persona ha fatto ingresso nella struttura per rimanervi (ed essere accudita, curata ecc.).

Infine, ricordo che la cugina non può rendere la dichiarazione anagrafica per la parente malata (art. 6 d.P.R. n. 223/1989); la dichiarazione potrà essere resa dal responsabile della convivenza (se decide di collaborare!); diversamente, l’ufficiale di anagrafe deve procedere d’ufficio.


Dr.ssa Liliana Palmieri 7 Marzo 2023


Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2571 Sintomo QD n.2601

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×