Risposta al quesito del Dr.ssa Roberta Mugnai
QuesitiL’ente ha ricevuto dal Consolato l’atto di matrimonio (risalente al 1962) e la dichiarazione sostitutiva di morte (avvenuta nel 2016 a Caracas) di un cittadino ai fini della trascrizione. Il cittadino è nato nel territorio comunale però non risulta essere iscritto all’AIRE perché l’ente non ha mai ricevuto il modello CONS01.
Si chiede se l’ente sia competente per la trascrizione degli atti ed eventualmente se sia necessario richiedere l’atto di morte ai fini della trascrizione del decesso.
L’art.17 “Trasmissione di atti” del DPR 396/2000 detta i criteri di individuazione della competenza alla trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero e relativi a cittadini italiani: “1. L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’Ufficiale dello stato civile delComune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del Comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita (omissis).”
Come correttamente spiega il Massimario al paragrafo 16.1 (pag.175): “L’art. 17 del D.P.R. n. 396/2000 detta i criteri per l’individuazione del Comune competente per la trascrizione di atti dello stato civile formati all’estero con un sistema che si può definire “a cascata”, nel senso che l’utilizzazione del secondo criterio può avvenire solo se è da escludere il ricorso al primo, e così via.”
Pertanto se il cittadino italiano non aveva un’iscrizione anagrafica in Italia e tanto meno un’iscrizione AIRE, il criterio successivo di individuazione del comune competente alla trascrizione è quello di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita e, di conseguenza, siete tenuti a trascrivere l’atto di matrimonio.
Per quanto riguarda l’atto di morte, occorre premettere che l’ufficiale dello stato civile può trascrivere un atto di morte estero o, all’occorrenza e in alternativa, il Consolato può emettere la certificazione prevista all’art..20 “Certificazione sostitutiva” del DPR 396/2000: “1. L’autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.”
La certificazione emessa dal Consolato italiano può avere anche la forma di un atto di notorietà come riporta il Massimario paragrafo 3.3 (pag.32), che spiega: “Circa l’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 396/2000, è rimesso all’autorità consolare o diplomatica il compito di poter rilasciare al soggetto interessato una certificazione sostitutiva dell’atto di stato civile emesso all’estero, qualora per diversi motivi (per esempio, rifiuto da parte dell’autorità del luogo), non si riesca a ottenere copia dell’atto stesso. In tal caso, effettuati gli accertamenti necessari attraverso fonti probatorie che comprovino gli elementi da attestare, l’autorità consolare o diplomatica potrà emettere detta dichiarazione, facendo ricorso anche all’atto di notorietà atteso che il console può svolgere funzioni notarili (art. 52 del D.Lgs. 71/2011, Ordinamento e funzioni degli uffici consolari. G.U.n. 110 del 13 maggio 2011)".
Pertanto, se quello che vi è stato trasmesso dal Consolato è un atto di notorietà sottoscritto dal console, può essere trascritto nei Registri di morte in quanto è da considerarsi una certificazione sostitutiva ai sensi dell’art. 20.
Dott.ssa Mugnai 9 Marzo 2023
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